Inammissibile il ricorso che ripropone censure non devolute in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 40313 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, censure già dedotte in appello e ivi congruamente disattese con argomentazioni logiche e giuridiche. È parimenti inammissibile il motivo che prospetti per la prima volta in sede di legittimità una questione non specificamente devoluta con i motivi di gravame, determinando l’interruzione della catena devolutiva. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche per gli aumenti a titolo di continuazione e per le circostanze aggravanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., e non è censurabile in cassazione se non per arbitrio o illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Genova, per furto, indebito utilizzo di carta bancomat e ricettazione, con riconoscimento della continuazione tra due episodi di indebito utilizzo e del reato più grave, oltre alla circostanza aggravante della particolare vulnerabilità della persona offesa.

Ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, lamentando la mancata assorbimento del reato di indebito utilizzo nel furto, l’erronea affermazione della continuazione tra i due episodi, la sussistenza dell’aggravante e l’eccessività della pena irrogata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità sotto distinti profili. Il primo motivo, oltre che manifestamente infondato, è meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni, dovendosi considerare i rilievi privi di specificità e meramente apparenti.

Il secondo motivo, con cui si contesta il riconoscimento della continuazione tra i due episodi di indebito utilizzo, è inammissibile perché la doglianza non risulta specificamente dedotta in appello, ove la contestazione aveva riguardato solo l’eccessività dell’aumento. La questione è dunque prospettata per la prima volta in cassazione, con conseguente interruzione della catena devolutiva, secondo il consolidato indirizzo di Sez. 3, n. 2343 del 2018.

Il terzo motivo, relativo alla mancata esclusione della circostanza aggravante della particolare vulnerabilità, è manifestamente infondato e non formulato in termini consentiti, poiché prospetta rilievi in fatto. L’accertamento dei presupposti dell’aggravante è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione se sorretto da argomentazioni non illogiche, come nel caso di specie, conformemente a Sez. 2, n. 16017 del 2023.

I motivi quarto e quinto, sull’eccessività della pena, sono non consentiti in quanto reiterativi e privi di confronto con la motivazione. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche per gli aumenti a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., non censurabile se non per arbitrio o illogicità (Sez. 2, n. 39716 del 2018). I giudici di appello hanno adeguatamente assolto l’onere argomentativo, individuando correttamente il reato più grave in quello di furto, secondo l’indirizzo che vi riconosce il reato con il massimo edittale più elevato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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