Truffa contrattuale on-line: il ricorso sui fatti è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 40317 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che denunci congiuntamente vizio di violazione di legge e vizio di motivazione mediante mere doglianze di fatto, reiterando argomenti già proposti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. La prospettazione di una lettura alternativa del compendio probatorio resta estranea al sindacato di legittimità. In tema di truffa contrattuale on-line, la mancata consegna del bene ingannevolmente posto in vendita non integra un mero inadempimento contrattuale quando siano accertati gli artifici e raggiri e gli altri elementi costitutivi del reato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi le modalità della condotta e la capacità a delinquere del reo.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, in primo e in secondo grado, per il reato di truffa aggravata, per avere simulato una regolare vendita on-line di un bene mai consegnato all’acquirente. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 16.04.2025, ha confermato la responsabilità, qualificando la condotta come truffa contrattuale on-line e non come semplice inadempimento.

Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in massima estensione e in prevalenza sull’aggravante contestata.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente censurava la decisione di appello sul piano della responsabilità. La Corte ha rilevato che il motivo si articola in mere doglianze in punto di fatto, prive di specificità, e si sostanzia in una proposta di lettura alternativa del materiale probatorio. Tale impostazione, reiterando le censure già proposte in appello e respinte dai giudici di merito, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, richiamando sul punto un orientamento consolidato.

Nel merito, i giudici di appello avevano correttamente applicato i principi in tema di truffa contrattuale on-line. La Corte territoriale ha indicato gli artifici e i raggiri realizzati dalla ricorrente — la simulazione di una regolare vendita via web, la pubblicazione di dati identificativi falsi, l’indicazione di un numero di telefono intestato a soggetti deceduti e la falsa denuncia di smarrimento della carta di credito, bloccata solo dopo il ricevimento degli accrediti. Su queste basi, la mancata consegna del bene non può essere ricondotta a un mero inadempimento contrattuale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta sorretto da una congrua motivazione, fondata sulle modalità della condotta, espressive di una particolare capacità a delinquere, e sull’assenza di concreti elementi di positiva valutazione. La decisione è in linea con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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