Inammissibile il ricorso che chiede il riesame del fatto (Cass. civ. Sez. I n. 6793 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, tenda in realtà a sovvertire l’interpretazione delle clausole contrattuali e l’accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito è inammissibile. La questione relativa alla corretta applicazione della delibera CICR al contratto di conto corrente, non sottoposta al giudice d’appello, costituisce questione nuova e non è esaminabile in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è il motivo che investe la legittimità della clausola sulla commissione di massimo scoperto, quando la Corte territoriale ne abbia accertato la determinatezza quanto a percentuale, importo, periodicità e modalità di applicazione. L’inammissibilità dei primi due motivi assorbe quello sulle spese processuali.
Il Fatto
Una società di persone e i suoi titolari convenivano in giudizio una banca per accertare l’illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese di assicurazione, contestando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Il Tribunale di Agrigento, nel 2015, rilevava la corretta applicazione degli interessi ultralegali e delle commissioni extra-fido, accertando un saldo contabile negativo ridotto. La Corte d’appello di Palermo, nel 2019, in parziale riforma, dichiarava la compensazione integrale delle spese di giudizio e confermava nel resto la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza la società e i titolari proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, mentre la banca resisteva con controricorso e una cessionaria dei crediti interveniva quale successore a titolo particolare.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per mancata approvazione scritta delle modifiche introdotte dalla delibera CICR del 9.2.2000, trattandosi di contratto anteriore a tale delibera. La Corte lo dichiara inammissibile rilevando che la questione dell’applicazione della delibera CICR al contratto di conto corrente è nuova: la Corte territoriale aveva accertato che l’appellante non aveva censurato la parte della motivazione relativa alla disciplina dei tassi creditorio e debitorio.
La Corte aggiunge che, in ordine agli interessi, il giudice d’appello ha effettuato un accertamento di fatto sulla scorta dei documenti prodotti, non censurabile in sede di legittimità. Il motivo, quindi, si risolve in un tentativo di riesame del merito.
Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4, TUB, oltre all’omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la clausola sulla commissione di massimo scoperto non era determinata circa la base di calcolo e la periodicità dell’addebito. Anche questo motivo è dichiarato inammissibile, tendendo al riesame dei fatti inerenti all’accertamento della legittima applicabilità delle commissioni.
La Corte territoriale aveva evidenziato che la clausola che disciplinava i criteri di commisurazione della commissione di massimo scoperto era determinata, indicando la percentuale, l’importo sul quale applicarla, la periodicità e le modalità di applicazione, senza replica dell’appellante sul punto. La doglianza, vertente unicamente sulla violazione dell’art. 1346 c.c., è quindi diretta a sovvertire l’interpretazione del giudice di merito.
Il terzo motivo, relativo alla mancata condanna della banca al pagamento delle spese processuali, è dichiarato assorbito dall’inammissibilità dei primi due. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con condanna della parte ricorrente al pagamento di euro 7.200,00, oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/02.
Nota della Redazione
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