Inammissibile il ricorso che non aggredisce la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 6789 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non aggredisca la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a censurare circostanze di fatto che non incidono sul ragionamento del giudice di merito. Chi deduce la responsabilità della banca per la mancata cancellazione della trascrizione del pignoramento deve indicare la fonte normativa dell’obbligo asseritamente violato: in sua assenza, difetta il nesso di causalità tra la condotta del creditore procedente e il pregiudizio lamentato, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. Quanto al vizio motivazionale, è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

Gli acquirenti di un immobile, oggetto di procedura espropriativa, agiscono per il risarcimento del danno conseguente alla mancata cancellazione del vincolo pignoratizio. Estinto il mutuo, la banca creditrice aveva rinunciato al pignoramento senza provvedere alla cancellazione della relativa trascrizione, con pregiudizio per gli attori.

Il Tribunale di Lamezia Terme rigetta la domanda, ritenendo che gravassero sugli attori l’onere di sollecitare la cancellazione o di provvedervi personalmente. La Corte d’appello di Catanzaro conferma la decisione e, in accoglimento dell’appello incidentale della banca, pone le spese a carico degli appellanti anche per il primo grado. Propongono ricorso per cassazione i soccombenti, affidandosi a un unico motivo ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La ratio decidendi della sentenza impugnata si riassume nell’affermazione che nessuna responsabilità poteva ascriversi alla banca per non essersi attivata per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, non esistendo alcuna disposizione che ponesse a suo carico un simile obbligo. Il giudice dell’esecuzione aveva ordinato la cancellazione al Conservatore dei registri immobiliari, senza imporre alcun onere all’istituto di credito procedente; chiunque avesse avuto interesse all’eliminazione del vincolo avrebbe potuto provvedervi presentando l’ordinanza al Conservatore.

Da tale premessa la Corte territoriale ha tratto l’assenza di nesso di causalità tra la condotta della banca e i pretesi danni. La qualificazione degli originari attori come parti esecutate, anziché come acquirenti terzi, è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione.

Il ricorso non sfiora questa ratio decidendi. Esso si dilunga sulla non conoscenza del pignoramento da parte dei ricorrenti e sulla loro veste di terzi, circostanze di nessun rilievo per aggredire il ragionamento del giudice di merito, senza indicare quale sarebbe stata la fonte normativa dell’obbligo della banca di attivarsi. L’onere di allegazione gravava sui ricorrenti, che non lo hanno assolto.

Quanto al vizio motivazionale, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, secondo Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014 e Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019.

Nel caso di specie la motivazione esiste ed è chiara: la sua stringatezza, lamentata dai ricorrenti, non integra alcuna delle fattispecie denunciabili. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese e applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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