Spese di lite e ius superveniens: insindacabile la mancata compensazione (Cass. civ. Sez. V n. 34007 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, il sindacato di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito in ordine alla compensazione è diretto soltanto a evitare che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi del tutto discrezionale. Trova applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese, senza che assuma rilevanza lo ius superveniens nel determinare, in tutto o in parte, le sorti della controversia. Ne consegue che la mancata compensazione delle spese, disposta dal giudice di appello a fronte della dichiarata inammissibilità del ricorso originario per effetto dello ius superveniens, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un ente religioso propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che aveva riformato la decisione di primo grado. In primo grado la contribuente aveva visto accogliere il ricorso originario, proposto per l’impugnazione dell’estratto di ruolo attestante l’emissione in suo danno di due cartelle di pagamento, per omesso o carente versamento dell’IRES relativa al 2012 e dell’IMU relativa agli anni 2013, 2014 e 2015.
Il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso originario per la sopravvenienza dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, condannando la contribuente alla rifusione delle spese. La ricorrente censura la condanna alle spese di lite di entrambi i gradi, sostenendo che nessun elemento giustificherebbe la stessa a fronte dell’intervento legislativo sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 24 della legge n. 794/1942, 15 del d.lgs. n. 546/1992, 88, 91, 92, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché dei parametri costituzionali e convenzionali richiamati, in relazione alla condanna alle spese di lite.
Il motivo è ritenuto infondato. La ricorrente lamenta l’omessa compensazione delle spese giudiziali da parte del giudice di appello a fronte della dichiarata inammissibilità del ricorso originario per effetto dello ius superveniens.
La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito è diretto solamente a evitare che possa risultare violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi o altre gravi ed eccezionali ragioni. Vengono richiamate, tra le altre, Cass., Sez. 6-3, n. 26912 del 2020, Cass., Sez. 5, n. 21724 del 2021, Cass., Sez. Trib., n. 34867 del 2023, Cass., Sez. Trib., n. 22648 del 2024 e Cass., Sez. Trib., n. 7611 del 2025.
In sintonia con tale indirizzo, il giudice di legittimità ha specificamente affermato che in tema di spese di lite trova applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese, senza che assuma alcuna rilevanza lo ius superveniens nel determinare, in tutto o in parte, le sorti della controversia (in termini: Cass., Sez. 2, n. 16404 del 2023).
Pertanto, nella vicenda in esame, il giudice di appello si è limitato a fare corretta applicazione del principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese giudiziali. Il ricorso è respinto. Nulla è disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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