Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura nel merito dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 9899 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente denunciando la violazione di legge, si risolvono in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa: l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono riservati al giudice del merito. Il vizio di motivazione è deducibile, nella formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione. L’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. va commisurato alla minor somma tra la diminuzione patrimoniale del depauperato e l’arricchimento del beneficiario, limite invalicabile dell’attribuzione. Il ricorso che non individui le decisioni e gli argomenti contrari alla tesi del ricorrente è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda proposta dall’Azienda Speciale concessionaria del servizio idrico, già azienda di risorse idriche del comune, contro una società che gestiva il servizio acquedottistico in forza di concessione. L’attrice lamentava il prelievo non autorizzato di acqua dalle proprie condotte e chiedeva il ristoro del pregiudizio, deducendo il furto d’acqua e la responsabilità aquiliana della controparte.

Il Tribunale accolse solo in parte la domanda, riconoscendo un importo legato agli esborsi effettivamente sostenuti. La Corte d’appello, in parziale riforma, rideterminò l’indennizzo in favore dell’azienda, escludendo il mancato utile e applicando il costo unitario praticato dalla Regione per le forniture, e compensò le spese rispetto al comune. La ricorrente ha impugnato la sentenza con cinque motivi, incentrati sull’esclusione della responsabilità aquiliana e sulla quantificazione del ristoro.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi contestavano, sotto il profilo della violazione dell’art. 2043 cod. civ. e del vizio di motivazione, il giudizio di infondatezza sulla domanda di furto d’acqua, sostenendo che il titolare del bene non può ritenersi consenziente per il solo fatto di aver reso disponibile la risorsa. La Corte li ha dichiarati inammissibili e li ha esaminati congiuntamente: le censure, nonostante l’intestazione formale, miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a negare il consenso riconosciuto dal giudice di merito alla somministrazione idrica.

Il Collegio ha ribadito che l’accertamento dei fatti e la scelta delle prove sono riservati al giudice del merito e sono insindacabili in sede di legittimità, richiamando Cass. n. 16467 del 2017, Cass. n. 11511 del 2014, Cass. n. 13485 del 2014 e Cass. n. 16499 del 2009. Ha inoltre osservato che la censura non si adegua al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., essendo deducibili solo l’esistenza e la coerenza della motivazione e l’omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Il terzo e il quarto motivo riguardavano la determinazione dell’indennizzo ex art. 2041 cod. civ., contestando l’applicazione del costo unitario regionale anziché della tariffa approvata dal comune. La Corte li ha parimenti ritenuti inammissibili, rilevando che il giudice di merito si è attenuto all’orientamento costante secondo cui l’indennizzo è commisurato alla minor somma tra depauperatio e locupletatio, limite invalicabile dell’attribuzione, come affermato da Cass. n. 14670 del 2019 e Cass. n. 2040 del 2022.

Il quinto motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per il mancato rispetto della condizione dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: non basta affermare il contrasto con la giurisprudenza di legittimità, occorrendo individuare le decisioni e gli argomenti su cui l’orientamento contrario si fonda, ciò che la ricorrente ha omesso.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore della società controricorrente, liquidate in complessivi euro 9.200,00, e con compensazione integrale delle spese rispetto al comune, essendo la notifica del ricorso valsa nei suoi confronti come semplice litis denuntiatio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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