Dismissione immobili previdenziali coefficienti abbattimento norma interpretativa non retroattiva (Cass. civ. Sez. II n. 3517 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dismissione degli immobili degli enti previdenziali, la disciplina introdotta dall’art. 37, comma 56, decreto legge n. 223 del 2006, che impone di applicare i coefficienti di abbattimento pubblicati in epoca immediatamente successiva alla stima dell’Agenzia del territorio quando le offerte in opzione siano inviate oltre sei mesi dalla valutazione, non ha natura interpretativa. Essa enuclea una ipotesi prima non contemplata e detta una disciplina nuova, sicché, ai sensi dell’art. 11 preleggi al codice civile, non si applica ai contratti di compravendita stipulati prima della sua entrata in vigore. La natura interpretativa di una legge, comportando deroga al principio di irretroattività, dipende dal suo contenuto: occorre l’enunciazione di un apprezzamento circa il significato di un precetto antecedente e la volontà di imporre quella lettura anche per il passato.
Il Fatto
Alcuni ex inquilini dell’INPDAP avevano acquistato un immobile dalla società cedente con contratto del 5.10.2004, in forza della normativa sulla dismissione delle proprietà degli enti previdenziali. Convennero in giudizio la società cedente davanti al Trib. Taranto, sostenendo che il prezzo versato superava quello determinabile secondo i criteri di legge e chiedendo la restituzione dell’eccedenza, oltre al deposito cauzionale del cessato rapporto locativo.
Si costituì l’INPS, successore universale dell’ex INPDAP e procuratore speciale della cedente. Il tribunale accolse la domanda; la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 442/2020, confermò la pronuncia. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda il coefficiente di abbattimento applicabile al prezzo di cessione. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile il coefficiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13.8.2004, vigente al momento dell’offerta in opzione, e aveva disapplicato il d.m. che imponeva invece la tabella del primo semestre 2003, per contrasto con l’art. 1, comma 1 e 2, decreto legge n. 41 del 2004.
Il ricorrente censurava la disapplicazione dell’atto ministeriale, sostenendone la natura normativa, e invocava l’applicazione della disposizione introdotta nel 2006, che avrebbe avuto carattere interpretativo del decreto legge n. 41 del 2004.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: il decreto legge n. 351 del 2001, il decreto legge n. 41 del 2004 — che all’art. 1, comma 1 fissa il prezzo al momento dell’offerta in opzione e al comma 2 richiama i coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall’Agenzia del territorio — e il successivo intervento del 2006.
Su quest’ultimo si concentra il ragionamento decisivo. La disposizione del 2006 enuclea e disciplina una ipotesi mai contemplata dalla normativa precedente: il caso di offerte di opzione inviate oltre sei mesi dalla stima dell’Agenzia del territorio. Non vi è alcun intento chiarificatore, ma la scelta di dettare una disciplina più adeguata ai ritardi degli enti previdenziali, coprendo situazioni prima non regolate. Conferma di ciò è la successiva abrogazione della stessa disposizione. La Corte richiama, sul punto, il proprio precedente Cass. n. 7185 del 2023.
Il principio applicato è che la natura interpretativa di una legge, derogando alla irretroattività, dipende dal suo contenuto: deve enunciare un apprezzamento interpretativo sul significato di un precetto antecedente e imporre tale lettura escludendone ogni altra, anche per il passato, come chiarito da Cass. n. 23827 del 2012, Cass. n. 9895 del 2003 e Cass. n. 7182 del 1986. Nel caso in esame la disposizione, introdotta dopo la stipulazione del contratto del 5.10.2004, non trova applicazione per l’art. 11 preleggi.
Nota della Redazione
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