Inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa prova della notifica (Cass. civ. Sez. 2 n. 1330 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione è condizione di ammissibilità del ricorso stesso. L’omessa produzione, nel fascicolo d’ufficio, dei messaggi di trasmissione a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, in formato digitale o analogico con attestazione di conformità, determina l’inesistenza della notificazione. Tale vizio, rilevabile d’ufficio, non è sanabile e preclude la possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., potendo la prova essere fornita solo entro i termini di cui agli artt. 372 e 379 cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un contratto preliminare di compravendita stipulato tra il ricorrente (promittente venditore) e l’intimato (promissario acquirente). Il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale del promittente venditore, aveva dichiarato la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, rigettando però la domanda di indennizzo per occupazione abusiva dell’immobile. La Corte d’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado con la stessa iter argomentativo, rigettava l’appello, escludendo la sussistenza di un danno risarcibile.
Avverso tale decisione, il promittente venditore proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’intimato non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio processuale preliminare, rilevato d’ufficio. Nell’esame del fascicolo, la Corte ha riscontrato l’assenza della prova del perfezionamento della notifica del ricorso. Nel fascicolo informatico risultavano presenti esclusivamente la nota di iscrizione a ruolo e le ricevute di pagamento del contributo unificato, ma non i messaggi PEC di trasmissione del ricorso e della procura, né le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
La Corte ha rammentato che l’onere di fornire tale prova può essere assolto fino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 372 e 379 cod. proc. civ. L’omessa produzione in termini impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio. Tale carenza, qualificata in termini di inesistenza della notificazione, non è suscettibile di sanatoria o di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., come affermato anche dal precedente citato Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025.
La Corte ha precisato che, in ragione dell’accertata inammissibilità, non è necessario esaminare i motivi di censura. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Infine, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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