Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione una nuova valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 10032 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dedotto a norma dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta disciplinata dalla norma e implica un problema interpretativo della stessa. È invece estranea a tale vizio l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito e resta censurabile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine è segnato dal fatto che solo la seconda censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze istruttorie. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, sotto la formale denuncia della violazione di legge, tenda a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

Il Fatto

Una società titolare di una struttura alberghiera e i suoi soci avevano ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma superiore a cinquantamila euro, a titolo di differenza sui consumi di energia elettrica. La richiesta si fondava su una fattura emessa dopo una verifica nel corso della quale era stato accertato un allaccio diretto alla rete di distribuzione.

Proposta opposizione, il Tribunale l’aveva rigettata; la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione, ritenendo irrilevante l’identificazione dell’autore della manomissione e sufficiente la ricostruzione dei consumi. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società creditrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi — violazione degli artt. 625 cod. pen. e 652 cod. proc. pen., violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., infine violazione dell’art. 1334 cod. civ. — sono stati esaminati congiuntamente perché logicamente connessi e dichiarati inammissibili.

La Corte ha rilevato che i ricorrenti, pur invocando formalmente la violazione di norme di diritto, propongono in sostanza una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Essi mirano, da un lato, ad affermare il valore probatorio della sentenza penale di assoluzione e, dall’altro, a ridimensionare la valenza della fattura emessa a dimostrazione del credito.

Il passaggio decisivo è la distinzione tra le due ipotesi di censura. Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, invece, attiene alla valutazione del giudice di merito ed è censurabile solo come vizio di motivazione. Solo quest’ultima, e non la prima, passa attraverso la contestata valutazione delle risultanze di causa. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 10313 del 2006.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivatamente escluso che l’assoluzione penale spiegasse efficacia preclusiva nel giudizio civile, trattandosi di assoluzione ex art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., e aveva ritenuto che la creditrice avesse fornito idonea prova del credito attraverso le fatture, la corrispondenza mai contestata, il verbale di verifica redatto alla presenza dei Carabinieri e la ricostruzione dei consumi.

Le censure dei ricorrenti si risolvono dunque in un tentativo di sostituire la propria tesi all’apprezzamento del giudice di merito e, come tali, vanno disattese. Il ricorso è dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono condannati alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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