Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura nel merito delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 34617 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il vizio di travisamento della prova circoscrive la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione, nel ragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di fotografia neutra e a-valutativa del significante e non del significato. Persiste il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova, con conseguente inammissibilità del ricorso che proponga una diversa ricostruzione storica dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, che ha confermato la decisione di primo grado con cui era stata affermata la sua responsabilità penale per i reati di minaccia aggravata, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale.

Il ricorso si articola in quattro motivi, con i quali il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione sull’affermazione di responsabilità, il travisamento della prova in ordine alle prove dichiarative, la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. e la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Il motivo è inammissibile, perché la legge preclude alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000.

Il secondo motivo denuncia il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito in riferimento alle prove dichiarative. La Corte rileva che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di fotografia neutra e a-valutativa del significante ma non del significato, atteso il persistente divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova, come affermato nella Sez. 5 n. 26455 del 09.06.2022.

Nel caso concreto, le conformi sentenze di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del convincimento giudiziale, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’identificazione dell’imputato e della sussistenza dei reati. Il ricorrente, per contro, propone una diversa ricostruzione storica dei fatti e una alternativa rilevanza e attendibilità delle prove.

Il terzo motivo, che contesta l’aggravante di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., è giudicato del tutto generico ed assertivo. Il quarto motivo si limita ad evocare la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in via puramente stilistica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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