Bancarotta fraudolenta: restituzione di finanziamenti postergati e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 35390 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale non integra la bancarotta preferenziale, ma la distrazione, perché tali versamenti non danno luogo a un credito esigibile nel corso della vita della società. Qualora il finanziamento del socio sia stato erogato in una fase di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, la restituzione in violazione del vincolo di postergazione ex art. 2467 cod. civ. configura anch’essa bancarotta fraudolenta per distrazione. Il giudice di merito deve pertanto accertare la natura dei versamenti e la sussistenza dei presupposti della postergazione, non potendosi limitare a richiamare per relationem le conclusioni della curatela in presenza di una consulenza tecnica difensiva che offra una ricostruzione alternativa e documentata.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti nei confronti dell’imputato, quale amministratore di fatto di una società cooperativa dichiarata fallita, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, per aver distratto somme dai conti societari.
Il ricorrente ha proposto quattro motivi: indeterminatezza del capo d’imputazione e difetto di correlazione tra accusa e sentenza; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per mancata prova dell’elemento oggettivo; inosservanza della legge penale per non avere la Corte territoriale valutato la relazione tecnica della difesa; infine, difetto di pericolosità concreta della condotta distrattiva e di elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondato il primo motivo: il vizio denunciato attiene all’inosservanza di norme processuali, non sostanziali, e il “fatto” richiesto dagli artt. 417 e 429 cod. proc. pen. non esige una descrizione minuziosa, ma un’esplicitazione funzionale a rendere comprensibile il rimprovero, nella specie puntualmente individuato per importi e provenienza delle somme.
Quanto alla veste di amministratore di fatto, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la relativa prova si ricava dagli elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, sindacabili in sede di legittimità solo se la motivazione sia congrua e logica (richiamate Sez. V n. 8479 del 2016 e Sez. V n. 35346 del 2013). Le censure difensive mirano a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione (Sez. U n. 12 del 2000).
È invece fondato il secondo motivo, con assorbimento del terzo e del quarto. La sentenza è annullata per carenza e illogicità manifesta della motivazione sugli elementi costitutivi della condotta distrattiva. La Corte rileva una decisiva antinomia tra le ricostruzioni contabili del curatore e quelle del consulente della difesa, non superata dalle decisioni di merito, non essendo comprensibile se i prelevamenti del 2014 abbiano avuto destino fraudolento ovvero siano riconducibili a operazioni aziendali (richiamata Sez. V n. 38396 del 2017).
Sul versante della restituzione di somme ai soci, la Corte richiama la distinzione, elaborata dalle Sezioni civili, tra versamenti in conto capitale e finanziamenti a titolo di mutuo (Sez. civ. I n. 7692 del 2006, n. 25585 del 2014, n. 24861 del 2015): solo i secondi generano un credito esigibile e la loro restituzione integra la bancarotta preferenziale (Sez. V n. 8431 del 2019, n. 14908 del 2008).
Infine, sul richiamato art. 2467 cod. civ., la Corte precisa che i finanziamenti soggetti a postergazione, se restituiti in violazione del vincolo, integrano la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (Sez. V n. 29670 del 2024). Il giudice del rinvio — davanti alla Corte d’appello di Perugia — dovrà accertare se la restituzione ai soci attenesse a versamenti in conto capitale, a mutui, ovvero a finanziamenti erogati in una situazione di eccessivo squilibrio patrimoniale.
Nota della Redazione
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