Motivazione apparente nel diniego della sospensione condizionale fondato sulle condizioni economiche (Cass. pen. Sez. IV n. 21476 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena richiede che il giudice di merito indichi gli specifici elementi ostativi costituenti indice di una prognosi negativa in ordine al rischio di recidiva. La motivazione è apparente quando si fondi sulle sole condizioni economiche dell’imputato, assunte come movente del reato, senza considerare la condizione socio-familiare, l’intensità del dolo, il carattere e la personalità del reo nel suo complesso, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen.. Non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella motivazione che, contestualmente, applichi le circostanze attenuanti generiche e neghi la sospensione condizionale, avendo i due istituti presupposti e finalità diversi. Il giudice deve invece prendere in esame gli elementi specificamente dedotti dalla difesa e strettamente correlati alle ragioni del diniego, quali la documentata acquisizione, successivamente al fatto, di una fonte di reddito legale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto contestato al ricorrente sotto la specie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena e riconoscendo le attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva però rigettato la richiesta di sospensione condizionale della pena, ritenendo non formulabile una prognosi favorevole di astensione dalla futura attività delittuosa, in ragione dei motivi a delinquere di connotazione prettamente economica.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. La difesa aveva evidenziato l’esistenza di un solo precedente, risalente al 1992, la plausibile configurabilità della condotta come fatto isolato e la documentata conclusione, in data 15.09.2025, di un contratto di lavoro diretto a rimediare alle difficoltà economiche poste alla base del reato. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV muove dall’individuazione degli oneri motivazionali imposti al giudice di merito in tema di diniego della sospensione condizionale, sindacabili sotto il profilo dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. È dovere del giudice indicare gli specifici elementi ostativi che costituiscono indice di una prognosi negativa sul rischio di recidiva: in assenza di tale richiamo la motivazione si presenta apparente, dovendo essere illustrati gli effettivi profili di pericolosità sociale dell’imputato.
La Corte riconosce che la valutazione prognostica possa essere dedotta anche sul piano implicito, con specifico riferimento agli elementi valorizzati per il diniego delle attenuanti generiche (Sez. IV n. 34754 del 2020; Sez. III n. 26191 del 2019). Nega però che sussista contraddittorietà nella motivazione che abbia contestualmente concesso le attenuanti generiche e negato la sospensione, poiché i due istituti hanno presupposti e finalità diversi: il riconoscimento delle prime risponde a un’adeguata commisurazione della pena, la concessione della seconda a un giudizio prognostico strutturalmente diverso (Sez. IV n. 27107 del 2020; Sez. IV n. 39475 del 2016).
Il passaggio decisivo riguarda l’ipotesi in cui il diniego sia giustificato sulla base delle condizioni economiche dell’imputato. In tal caso la motivazione è apparente se il giudice ometta di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il giudizio prognostico ostativo, in particolare quando sussista lo stato di incensuratezza del prevenuto (Sez. IV n. 33746 del 2017).
Applicando tali principi, il vizio è ravvisato. La Corte territoriale, in presenza di un solo e remoto precedente penale — con conseguente esclusione della contestata recidiva — si è limitata a riferirsi alle condizioni economiche dell’imputato, assunte a movente del reato, fondando sulle medesime il giudizio prognostico. Non è dato comprendere per quale ragione debba presumersi che il reo reiteri condotte illecite anziché attivarsi per procurarsi una legittima fonte di reddito, non essendo stati considerati gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..
Assume rilievo, inoltre, l’omessa considerazione della documentazione depositata dalla difesa e attestante il perfezionamento, dopo il fatto, di un contratto di lavoro subordinato finalizzato al procacciamento di una fonte legale di reddito: elemento specificamente richiamato e in stretta correlazione con le ragioni del diniego. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che dovrà rinnovare la valutazione sulla sussistenza dei presupposti del beneficio. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. è dichiarata definitiva l’affermazione della responsabilità penale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale