Recidiva facoltativa: obbligo di motivazione specifica anche quando la si afferma (Cass. pen. Sez. II n. 40967 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva facoltativa, il giudice è tenuto a una specifica motivazione sia quando ne affermi sia quando ne escluda la sussistenza. Il dovere motivazionale risulta adempiuto quando, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. È insufficiente, pertanto, l’affermazione apodittica secondo cui non emergono elementi concreti tali da portare a un’esclusione della recidiva, se non si spiega in alcun modo perché il fatto contestato si ponga in continuità con la precedente vicenda giudiziaria. Resta invece esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di ricettazione di un assegno bancario. Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illogicità della motivazione in ordine al dolo generico, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e, infine, la mancanza di motivazione sulla contestata recidiva.

Il ricorrente lamentava, in particolare, che la Corte territoriale avesse fondato il proprio convincimento su presunzioni non gravi, né precise, né concordanti, senza valorizzare la spiegazione fornita sul possesso dell’assegno, e che non vi fosse prova di condotte analoghe, oltre al richiamo a una recidiva generica per fatti precedenti non meglio specificati.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha anzitutto respinto il primo motivo, relativo al dolo della ricettazione, rilevando che con esso si propone una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Sul punto i giudici di legittimità richiamano il costante insegnamento della Corte secondo cui, nel giudizio di legittimità, è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite.

La Corte precisa che la novella dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 legge n. 46 del 2006, che consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati per dedurre i vizi della motivazione, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità. Questo non può mai risolversi nella rivisitazione dell’iter ricostruttivo del fatto e deve limitarsi alla constatazione dell’eventuale travisamento della prova, che consiste nell’utilizzazione di una prova inesistente o di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.

È invece risultato fondato il quarto motivo, con assorbimento dei restanti. La Corte afferma che in tema di recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. Tale dovere risulta adempiuto quando, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Nel caso esaminato, a fronte dello specifico motivo di appello, la Corte territoriale si era limitata ad affermare che non emergevano elementi concreti tali da portare a un’esclusione della recidiva, senza spiegare in alcun modo perché la condotta contestata costituisse significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. La sentenza è stata perciò annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. I motivi assorbiti restano travolti, posto che la decisione sugli stessi dipende dal riconoscimento o meno della contestata recidiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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