Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 35286 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, censurando la valutazione della perizia tecnica disposta nel merito, tenda a ottenere una ricostruzione dei fatti secondo criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il controllo di legittimità si arresta alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione. È manifestamente infondato il motivo che contesti recidiva o trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile, in primo grado e in appello, della partecipazione a due rapine nelle quali l’autore aveva utilizzato un indumento come passamontagna per travisarsi. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 22 gennaio 2024, ha confermato la condanna sulla base della sovrapponibilità del profilo genetico emerso dalle tracce biologiche rinvenute sull’indumento con quello dell’imputato.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la correttezza della motivazione sulla responsabilità e la valutazione della perizia tecnica; l’applicazione della recidiva, dedotta come fondata su precedenti risalenti nel tempo; il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che contesta la valutazione della perizia tecnica disposta sull’indumento utilizzato come passamontagna. Il motivo è ritenuto inammissibile perché tende a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli seguiti dal giudice di merito. Il Collegio richiama il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30.4.1997, secondo cui la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è estranea ai poteri della Corte di cassazione e resta riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Nel caso concreto, la motivazione del giudice di appello è valutata esente da vizi logici e giuridici. La Corte d’appello ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, evidenziando come la sovrapponibilità del profilo genetico rinvenuto sulle tracce biologiche dell’indumento con quello dell’imputato renda implausibile, oltre ogni ragionevole dubbio, ogni ricostruzione alternativa della sua partecipazione ai fatti. Assume rilievo, in questa valutazione, anche l’assenza di ulteriori profili genetici nelle tracce raccolte.
Quanto al secondo motivo, con cui si contesta l’applicata recidiva deducendo che i precedenti sarebbero molto risalenti nel tempo, la Corte rileva che la censura non tiene conto di quanto argomentato a pagina 5 della sentenza impugnata. Il giudice di appello ha smentito tale assunto sul rilievo di un precedente specifico commesso nel quinquennio, espressione, insieme alle altre condanne, di una spiccata capacità a delinquere dell’imputato.
Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è del pari manifestamente infondato: esso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ove la Corte ha ritenuto congrua una pena non distante dal minimo edittale, non rinvenendo elementi per il riconoscimento delle circostanze invocate.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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