Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 13252 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, restando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 29 maggio 2024, ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ritenuta la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, in realtà, invocava un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova.
Il Collegio ha ribadito che l’apprezzamento degli elementi di fatto è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità, richiamando Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone.
La Corte ha poi osservato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione, essendo preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta).
In sede di legittimità non sono quindi consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come ribadito da Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita.
Il ricorrente, inoltre, non si era confrontato con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale in ordine al reato contestatogli, ritenuto circostanziato dall’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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