Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 4121 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., proponga in realtà una diversa ricostruzione del fatto e un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto e delle risultanze processuali, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando nei motivi si ripropongano gli stessi elementi già disattesi in primo grado, senza addurre alcuna particolare ragione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato affermato responsabile, in secondo grado, per un reato originariamente contestato al capo b) e riqualificato nella fattispecie di lesioni personali di cui all’art. 582 cod. pen. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 15/09/2023, ha confermato l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’illogicità della motivazione sulla responsabilità, l’eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo rilevando che esso è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base dell’affermazione di responsabilità, con una motivazione che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il punto centrale è che, pur avendo formalmente denunciato un vizio di motivazione, il ricorrente ha in realtà prospettato una diversa ricostruzione dei fatti e un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova, in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto e delle risultanze processuali, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando sul punto Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997.
Quanto agli altri due motivi, la Corte li ritiene parimenti manifestamente infondati. Sul trattamento sanzionatorio osserva che il ricorrente ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena. Secondo l’indirizzo consolidato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne consegue l’inammissibilità della censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, quando questa non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Vengono richiamati, tra gli altri, Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019 e Sez. 5 n. 5582 del 30/09/2013.
Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte sottolinea che il giudice di appello non è tenuto a motivare quando nei motivi di impugnazione si ripropongano gli stessi elementi già sottoposti al giudice di primo grado e da questi disattesi, oppure quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione, prospettando una doglianza generica (Sez. 1 n. 33951 del 19/05/2021). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha comunque adeguatamente indicato, con argomentazioni congrue e non illogiche, gli elementi posti a base del diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.