Riesame del terzo interessato: necessaria la procura speciale al difensore (Cass. pen. Sez. V n. 26852 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo interessato al sequestro preventivo, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente e deve conferire al difensore la procura speciale prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. La sola nomina difensiva non è sufficiente, perché la nomina è un negozio unilaterale di investitura che attribuisce i poteri propri del difensore, mentre la procura speciale è un mandato per il compimento di determinati atti, dei quali è titolare il conferente. Ne consegue l’inammissibilità dell’istanza di riesame proposta dal difensore del terzo non munito di procura speciale e l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che quella istanza ha dichiarato inammissibile.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero ha emesso un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto una società, il cui legale rappresentante è indagato per una pluralità di reati. La società ha proposto istanza di riesame avverso il decreto.

Il Tribunale del riesame ha dichiarato l’istanza inammissibile per difetto di procura speciale in capo al difensore, rilevando che il legale rappresentante indagato di una società non indagata deve conferire apposita procura per proporre gravame in nome e per conto dell’ente, unico avente diritto alla restituzione del compendio in sequestro. La società ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo di non essere indagata, di non rivestire la qualità di parte e di poter quindi agire a mezzo di difensore munito della sola nomina.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola dell’art. 100 cod. proc. pen., dettata per la parte civile e per la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, e la estende ai soggetti portatori di interessi meramente civilistici. Il terzo interessato può stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.

Da ciò deriva l’inammissibilità dell’istanza di riesame proposta dal difensore del terzo privo di procura speciale, secondo un orientamento consolidato che il provvedimento richiama con plurimi precedenti di legittimità. Parimenti inammissibile è il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame, quando quella mancanza si perpetui nell’atto impugnatorio.

La Corte sottolinea la distinzione tra il precetto dell’art. 100 cod. proc. pen. e quelli degli artt. 96 e 101 cod. proc. pen., che per l’imputato e per la persona offesa richiedono la sola nomina del difensore. La posizione del terzo è diversa: egli è portatore di interessi civilistici, non può stare personalmente in giudizio e ha un onere di patrocinio soddisfatto mediante conferimento di procura alle liti, come avviene nel processo civile.

Sul piano della qualificazione, il provvedimento ribadisce che nomina e procura speciale sono figure ontologicamente distinte: la prima non prevede formalità di contenuto ed è semplice investitura; la seconda è un mandato per il compimento di determinati atti, dei quali è titolare in proprio il conferente, e può comprendere la potestà di disposizione del diritto solo se espressa. La nomina può valere come procura speciale, non essendo richieste formule sacramentali, ma solo a condizione che contenga tutti gli elementi integrativi richiesti dall’art. 100 cod. proc. pen. e che sia ricavabile la chiara volontà di affidare al professionista l’incarico e i relativi poteri.

Nel caso esaminato le deduzioni difensive si pongono in contrasto con tali insegnamenti e trovano ulteriore conferma nel precedente richiamato dal Tribunale del riesame, che ha ribadito l’onere di procura speciale in capo al legale rappresentante indagato di società non indagata che abbia subito il sequestro. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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