Notifica al difensore revocato nullità assoluta per mancato contraddittorio (Cass. pen. Sez. 6 n. 9428 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita nei confronti di un difensore revocato e non più domiciliatario dell’imputato integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., attenendo alla mancata costituzione del contraddittorio. Tale vizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà rinnovare l’atto notificatorio nei confronti dell’effettivo difensore e domiciliatario dell’imputato.
Il Fatto
L’imputata era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Asti per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 luglio 2025, aveva parzialmente riformato la pronuncia, assolvendo l’imputata dal reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena per la residua imputazione.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. La ricorrente aveva, infatti, comunicato alla segreteria della Procura della Repubblica, tramite posta certificata, la revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo, con elezione di domicilio presso quest’ultimo, prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo il primo motivo. Gli atti del fascicolo, il cui esame è stato imposto dalla natura processuale dell’eccezione, hanno confermato che la revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo erano pervenute alla Procura procedente prima dell’emissione del decreto di citazione, datato successivamente alla comunicazione.
Ciononostante, il decreto di citazione era stato notificato al precedente difensore di fiducia, sia in proprio che quale domiciliatario dell’imputata, mentre nulla era stato notificato al nuovo difensore e domiciliatario. La Corte ha evidenziato che tale modalità di notifica ha determinato l’integrale mancata conoscenza del processo da parte dell’imputata.
La Suprema Corte ha qualificato il vizio come nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., in quanto la mancata notifica del decreto di citazione all’imputata attiene alla mancata costituzione del contraddittorio. Detta nullità, rilevabile anche d’ufficio, non può essere sanata dalla successiva attività processuale e travolge la sentenza emessa all’esito del giudizio celebrato in assenza di valida instaurazione del rapporto processuale.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha conseguentemente disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, affinché il giudice di merito provveda alla rinnovazione della notifica nei confronti dell’effettivo difensore e domiciliatario dell’imputata.
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Nota della Redazione
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