Accesso abusivo e frode informatica: concorso morale desumibile dalla prova logica (Cass. pen. Sez. II n. 41141 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati informatici, l’accesso abusivo a un sistema informatico non costituisce un elemento eccezionale e indipendente rispetto all’azione di frode informatica quando rappresenta lo strumento specificamente utilizzato per il perfezionamento di quest’ultima. I due delitti, in tal caso, risultano inscindibilmente connessi: chi è ritenuto concorrente nella truffa risponde, per logica, anche del reato che ne è stato lo strumento, quantomeno a titolo di concorso morale. La prova della responsabilità può essere raggiunta mediante prova logica, che non è strumento meno qualificato di quella diretta o storica quando il procedimento valutativo degli indizi è unitario e globale. È ammissibile la contestazione in fatto della circostanza aggravante quando siano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice. Il diniego delle attenuanti generiche non richiede specifica motivazione se, in sede di conclusioni, non sia stata formulata apposita istanza con l’indicazione delle ragioni giustificative.
Il Fatto
La sentenza di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato da entrambi i reati contestati con la formula “per non avere commesso il fatto”. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto impugnazione e la Corte di appello di Salerno, in parziale accoglimento, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen., escludendo le circostanze aggravanti contestate, riconoscendo la continuazione, la riduzione per il rito e i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
Il fatto riguarda il concorso con soggetti non identificati nel carpire fraudolentemente le credenziali di accesso all’area riservata di un istituto di credito e nel disporre un bonifico dal conto di una cliente verso una carta prepagata intestata all’imputato. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla responsabilità per l’accesso abusivo, è stato ritenuto non fondato. La Corte ha osservato che i giudici di appello, nel ribaltare la sentenza assolutoria, hanno fornito una motivazione “rafforzata”, come imposto dai principi in materia, individuando l’errore del giudice di primo grado nella mancata considerazione di un fatto di assoluta rilevanza: l’imputato si era presentato, la mattina successiva all’operazione fraudolenta, presso otto differenti uffici postali per prelevare in contanti il denaro accreditato sulla propria carta.
La Corte ha poi rilevato che la difesa non contesta la configurabilità del delitto di cui all’art. 640-ter cod. pen., con la conseguenza che l’affermazione di responsabilità per tale reato è divenuta irrevocabile. Quanto al reato informatico, i giudici di merito hanno fatto corretto uso della prova logica: pur non essendo emersi elementi per ricondurre direttamente all’imputato i contatti telefonici con cui le persone offese furono indotte a disinstallare e reinstallare l’applicazione, resta provato un concorso morale con ignoti nell’intera vicenda, avendo l’imputato dato preventiva disponibilità ad attivare la carta e a riscuotere il denaro.
L’accesso abusivo non ha costituito un elemento eccezionale e indipendente, ma lo strumento specificamente utilizzato per perfezionare la frode informatica. I due reati sono risultati inscindibilmente connessi: ritenuto il concorso nella truffa, per logica va affermato anche il concorso nel reato che ne è stato lo strumento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova logica, raggiunta all’esito di un procedimento valutativo degli indizi unitario e globale, non è meno qualificata della prova diretta.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: dal capo di imputazione risulta che l’azione ha comportato un trasferimento di denaro verso la carta dell’imputato, il che consente di ritenere contestata in fatto l’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 640-ter cod. pen. Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo: poiché la difesa non ha provato di avere invocato le attenuanti generiche in appello, il giudice di merito non era tenuto a motivarne il diniego. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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