Appropriazione indebita riqualificata in appello e prescrizione dopo la legge Orlando (Cass. pen. Sez. II n. 41004 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello, nell’esercizio del potere-dovere di corretta qualificazione giuridica del fatto, può attribuire al reato la definizione esatta, ancorché più grave di quella data dal primo giudice, anche quando l’impugnazione sia proposta dal solo imputato, purché pronunci sul fatto sottoposto al suo esame e la pena non risulti deteriore nella specie e nella quantità. Il divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. è quindi violato solo dal trattamento sanzionatorio peggiorativo, non dalla diversa qualificazione. La sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., introdotta dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive. L’acquisizione di prove ex art. 507 cod. proc. pen. può essere disposta anche dopo le conclusioni delle parti, delimitando la norma solo il momento iniziale dei poteri d’ufficio.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente addetta alla ricezione dei clienti e alla tenuta della contabilità di una ditta individuale esercente l’attività di agente assicurativo, era accusata di essersi appropriata di premi riscossi in contanti, per complessivi 21.427,00 euro, mediante l’uso di ricevute di pagamenti POS riferibili ad altri clienti e l’annotazione dei nominativi dei versanti sulle ricevute degli incassi in contanti.
Il Tribunale aveva condannato per truffa; la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma, aveva dichiarato estinto per prescrizione il solo episodio del 17 luglio 2017, riqualificato gli ulteriori fatti come appropriazione indebita aggravata e rideterminato la pena in misura inferiore. La difesa ha impugnato lamentando, tra l’altro, l’omessa declaratoria di prescrizione per gli episodi successivi e l’illegittimità della riqualificazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte rileva che il fatto più risalente è quello del 9 ottobre 2017, epoca alla quale era già in vigore la legge n. 103/2017. Richiamando Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, P.G. c/Polichetti, il Collegio afferma che la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 159 cod. pen. opera per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive.
Applicando tale disciplina, il termine per il reato di appropriazione indebita — sette anni e sei mesi, più il periodo di sospensione computato in anni uno, mesi dieci e giorni undici — porta alla prima data utile di prescrizione del 20 febbraio 2027. Il termine non era quindi maturato né al momento delle pronunce di merito né alla data della decisione.
Anche il secondo motivo è respinto. Richiamando Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, la Corte ribadisce che il giudice d’appello può dare al reato l’esatta definizione anche più grave, fermo l’obbligo di pronunciare sul fatto sottoposto al suo esame e salvo il divieto di reformatio in peius sulla pena. Poiché nel caso concreto il trattamento sanzionatorio è risultato inferiore a quello di primo grado, la doglianza non regge.
I motivi terzo e quarto, trattati congiuntamente, investono la valutazione probatoria. La motivazione è ritenuta congrua, non apparente né illogica. La Corte ricorda che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e che sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, sollecitando un diverso giudizio di merito, secondo il principio di Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015.
Il quinto motivo è pure infondato. L’acquisizione degli originali ex art. 507 cod. proc. pen. rientrava nei poteri del giudice, che può esercitarli anche dopo le conclusioni delle parti, come affermato da Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018 e Sez. 3, n. 37077 del 19/12/2014. Nessuna violazione del diritto di difesa, essendo l’udienza rinviata e la difesa nuovamente invitata a concludere. Il motivo è inoltre generico, per difetto di prova di resistenza ex Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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