Inammissibilità del ricorso per aspecificità, irrilevante prescrizione successiva all’appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 3783 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza di appello. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019 e dalla legge n. 134 del 2021, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze confermava la condanna dell’imputato per il reato previsto dall’art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007. La Corte territoriale rilevava che il primo giudice aveva erroneamente concesso, solo in motivazione e non nel dispositivo, la sospensione condizionale della pena, considerando un precedente per il quale era stata applicata una pena più elevata di quella effettivamente inflitta. La Corte d’appello riteneva, inoltre, che la circostanza che l’imputato avesse commesso più reati omogenei, sebbene avvinti dalla continuazione, fosse ostativa a una prognosi favorevole circa l’astensione dalla commissione di nuovi reati.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, da un lato, che la sospensione condizionale avrebbe potuto essere concessa considerato che la somma della pena inflitta per il reato in giudizio e di quella inflitta per il precedente vantato era di due anni di reclusione, ammontare non ostativo al beneficio; dall’altro, che il reato contestato fosse prescritto alla data del 31.10.2025, ovvero in una data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con riferimento alle doglianze in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale, il Collegio ha ritenuto le censure aspecifiche, poiché il ricorrente si limitava a rilevare che la somma delle pene derivante dalle condanne vantate consentisse l’applicazione del beneficio, senza criticare né confrontarsi con la decisiva parte della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la progressione criminosa rilevata era comunque ostativa all’effettuazione di una prognosi favorevole di astensione dalla consumazione di ulteriori delitti.

Il Collegio ha riaffermato il principio secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (richiamando Sezioni Unite n. 8825 del 2017). L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Quanto alla dedotta prescrizione, la Corte ha chiarito che l’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza di appello. Ciò nonostante, il Collegio ha rilevato che, nel caso di specie, essendo il reato stato consumato il 13 settembre 2017, il termine di prescrizione, tenuto conto della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017, deve essere individuato nel 28 settembre 2026 e, dunque, non risulta ancora decorso.

All’inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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