Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. I n. 13203 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, tende a ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi di prova è inammissibile, perché trasforma surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. La legittimazione a chiedere il fallimento spetta a chiunque vanti un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, purché idoneo in prospettiva a giustificare un’azione esecutiva. La verifica del tribunale e, in reclamo, della corte d’appello sull’esistenza e la titolarità del credito ha carattere meramente incidentale e sommario. La Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può procedere alla rilettura delle risultanze processuali.

Il Fatto

Una società proponeva reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di una creditrice, titolare di un credito portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso da altro tribunale e oggetto di opposizione. Il credito traeva origine da due fatture, in relazione alle quali erano stati rilasciati titoli cambiari e assegni rimasti insoluti.

La corte d’appello respingeva il reclamo. Avverso tale decisione la società fallita proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la creditrice resisteva con controricorso, mentre il fallimento non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 6 l.fall. e 2697 c.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte territoriale trascurato documenti e circostanze oggetto di discussione. Con il secondo deduceva la violazione degli artt. 1 e 3 r.d. 1736/1939 e degli artt. 1322, 1343 e 1988 c.c., contestando il modo in cui i titoli prodotti in sede monitoria erano stati valutati quanto ai loro effetti causali.

La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Anche a prescindere dagli ulteriori profili segnalati dalla controricorrente, essi rivelano, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, l’intento effettivo di ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove già scrutinate dai giudici di primo e secondo grado, trasformando il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. Il collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 34476/2019 e le successive pronunce conformi.

La Corte ripercorre la motivazione dei giudici del reclamo, che avevano correttamente affermato che la legittimazione al ricorso per dichiarazione di fallimento spetta a qualsiasi soggetto che vanti un credito, purché idoneo in prospettiva a giustificare un’azione esecutiva, richiamando le Sezioni Unite n. 1521/2013 e le pronunce conformi. La verifica sull’esistenza e la titolarità del credito ha carattere meramente incidentale e sommario.

Nel caso concreto la delibazione incidentale aveva confermato la sussistenza del credito: l’eccepito pagamento parziale non era inequivocabilmente imputabile alle prestazioni oggetto del decreto opposto; la contestazione su una parte della somma era priva di adeguati riscontri, anche per il disconoscimento della scrittura privata; i titoli di credito costituivano promesse unilaterali di pagamento che comprovano, fino a prova contraria, l’esistenza del rapporto fondamentale e pongono a carico del promittente l’onere di provare l’insussistenza della pretesa.

La Corte ribadisce infine di non essere mai giudice del fatto in senso sostanziale, potendo esercitare solo un controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale delle argomentazioni. All’inammissibilità segue la condanna alle spese in favore della controricorrente, poste a carico anche della legale rappresentante in solido ai sensi dell’art. 94 c.p.c., per censure di natura totalmente e inammissibilmente meritale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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