Inammissibile il ricorso per la risarcibilità del danno da servitù di elettrodotto (Cass. civ. Sez. III n. 15073 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno per la perdita di valore di un immobile, causata dalla presenza illegittima di cavi elettrici, è domanda concernente una somma di denaro e, dunque, un bene mobile: agli effetti dell’art. 7, comma 1, cod. proc. civ., essa rientra nella competenza generale mobiliare del giudice di pace. Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di riportare il contenuto specifico degli atti di primo grado, quando si censuri la ritenuta novità di una domanda o eccezione. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., quando la sentenza di primo grado e quella di appello siano fondate sulle stesse ragioni di fatto. La motivazione è sufficiente quando integra il minimo costituzionale, restando pertinente ai fatti e priva di contraddittorietà intrinseca.
Il Fatto
Una società distributrice di energia elettrica impugna per cassazione la sentenza con cui il tribunale ha rigettato l’appello avverso la decisione del giudice di pace. Quest’ultimo aveva accolto la domanda di due private — poi rimaste in causa, una delle quali deceduta nelle more — intesa a ottenere il risarcimento del danno per la perdita di valore di un immobile di loro proprietà, per la presenza illegittima dei cavi di una linea elettrica.
La società aveva eccepito la carenza di competenza del giudice di pace e l’acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, oltre all’esistenza di un titolo negoziale costitutivo della servitù. Il tribunale ha respinto le eccezioni e confermato la condanna, ritenendo la questione della servitù sfornita di prova e la domanda delle attrici provata nel suo fondamento e nel suo ammontare attraverso la consulenza tecnica di parte.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla competenza. Il motivo è inammissibile. Il Collegio osserva che, quando si eserciti una pretesa risarcitoria per equivalente assumendo che il danno si sia verificato su di un immobile, il diritto fatto valere ha ad oggetto una somma di denaro. Si tratta, quindi, di un bene mobile: la relativa domanda è riconducibile alla competenza generale mobiliare del giudice di pace. Il richiamo alla necessità di un collegamento tra l’azione risarcitoria e l’accertamento della servitù non regge, poiché un simile accertamento avrebbe richiesto una domanda riconvenzionale, mai proposta e ritenuta insussistente dal giudice di merito.
Il secondo motivo, che lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, è parimenti inammissibile. La censura incontra lo sbarramento dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.: in caso di doppia conforme sulle questioni di fatto, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con esclusione del n. 5. Nel merito, la censura non coglie la ratio decidendi, fondata su prove ritenute non idonee a dimostrare la pretesa e su un diverso apprezzamento dei fatti.
Il terzo motivo denuncia l’error in procedendo relativo alla ritenuta novità della domanda fondata sul contratto di allacciamento. Anche questo profilo è inammissibile: il ricorrente non riporta, per la parte che rileva, il contenuto specifico dell’atto di costituzione di primo grado, violando il requisito di autosufficienza. Mancano, quindi, i tasselli fattuali per operare il confronto tra il chiesto e il pronunciato.
Il quarto motivo, infine, censura la motivazione apparente. La censura è palesemente infondata, poiché la sentenza impugnata integra il minimo costituzionale, risultando pertinente ai fatti e priva di contraddittorietà intrinseca.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di legittimità, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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