Detenzione all’estero e legittimo impedimento tra onere probatorio e sanatoria (Cass. pen. Sez. III n. 7450 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione all’estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce legittimo impedimento a comparire solo se risulti dagli atti, essendo onere della difesa fornire una prova idonea e attuale dello stato detentivo. L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza, disposta per il suo legittimo impedimento, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che la citazione in giudizio sia stata ritualmente notificata. Il difensore che abbia ottenuto il rinvio per legittimo impedimento ha diritto all’avviso della nuova udienza solo nel caso di c.d. “rinvio a nuovo ruolo”, mentre nel rinvio ad udienza fissa la lettura dell’ordinanza rende non necessario l’avviso, atteso che il sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. assume i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza.

Il Fatto

L’imputato, condannato in primo grado per reati in materia di stupefacenti, vedeva la Corte di appello di Bari escludere le circostanze attenuanti generiche e rideterminare la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione, ordinando altresì l’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

L’imputato, attraverso il difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi: la nullità della sentenza per violazione del diritto di partecipazione al processo, stante la sua detenzione in Albania; l’omessa notifica del verbale di rinvio; l’errore della cancelleria che aveva comunicato al difensore una data di udienza errata; il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore in primo grado per avverse condizioni climatiche; vizi di motivazione in ordine alla prova e l’illegittima esclusione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricostruendo l’iter processuale. Ha premesso che la detenzione all’estero costituisce legittimo impedimento solo se provata: corretta era la valutazione della Corte territoriale che, all’udienza dell’11/1/2024, aveva ritenuto inidonea la documentazione prodotta (una sentenza in lingua albanese priva di garanzie di autenticità). All’udienza del 27/9/2024, nessuna istanza di rinvio era stata formalizzata né prodotta documentazione attestante la persistenza dello stato detentivo, essendo l’attestazione del 2/4/2024 riferita solo alla detenzione in “custodia preventiva” senza prova della sua prosecuzione.

Quanto all’omessa notifica del verbale di rinvio all’imputato, la Corte ha richiamato il principio per cui tale omissione determina una nullità a regime intermedio, sanabile se non eccepita: nel caso di specie, essendo incontestata la corretta instaurazione del contraddittorio, la mancata eccezione all’udienza del 27/9/2024 aveva sanato la nullità. In relazione all’assenza del difensore di fiducia, la Corte ha rilevato che, essendo stato nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p., non era dovuta alcuna comunicazione al primo, che poteva ritenersi edotto della data del rinvio per effetto della lettura in udienza dell’ordinanza.

L’errore della cancelleria, che aveva comunicato la data del 3/10/2024 anziché quella del 27/9/2024, è stato ritenuto irrilevante: la richiesta di informazioni del difensore, inviata a ridosso dell’udienza e incentrata sul numero di ruolo originario del processo, presentava il rischio che la risposta non tenesse conto dello stralcio intervenuto. L’errore è stato ascritto alla negligenza del difensore, che non comparve senza addurre impedimenti, non nominò un sostituto e non interpellò quello processuale.

Le censure relative al rigetto dell’istanza di rinvio per le avverse condizioni meteo sono state ritenute generiche e non confrontate con la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso l’imprevedibilità dell’evento. Inammissibili sono stati dichiarati anche i motivi di merito: il ricorso non si confrontava con la piattaforma probatoria valorizzata dai giudici di merito (intercettazioni, dati di traffico, dichiarazioni del collaboratore, localizzazione delle celle), né spiegava quali profili di meritevolezza rendessero la condotta processuale idonea a giustificare le attenuanti generiche, la cui esclusione era stata motivata dalla mancanza di un comportamento collaborativo, non essendo sindacabile la valutazione delle scelte difensive ostruzionistiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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