Inammissibile il ricorso cautelare depositato via PEC dopo l’avvio del telematico (Cass. pen. Sez. VI n. 31244 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. deve essere depositato con modalità esclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325, 311, comma 3, 582, comma 1, e 111-bis cod. proc. pen., a decorrere dal 1° aprile 2026. Il deposito a mezzo PEC, che costituisce modalità non telematica, è consentito solo quando sia intervenuto un malfunzionamento dei sistemi informatici certificato o accertato nelle forme degli artt. 175-bis, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.; grava sul ricorrente l’onere di documentare le ragioni della deroga. La mancata osservanza delle modalità prescritte, fuori da tali ipotesi, determina l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzionata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Nell’ambito di una indagine per associazione per delinquere finalizzata alla percezione di crediti fiscali in materia di superbonus al 110%, il pubblico ministero disponeva il sequestro preventivo di crediti tributari intestati al cassetto fiscale di una società di cui il ricorrente è legale rappresentante, estranea alle indagini. Il vincolo era eseguito dall’Agenzia delle Entrate, che impresso l’indisponibilità su crediti contraddistinti da specifici codici tributo.
Rigettata l’istanza di riesame e, in seguito, la richiesta di dissequestro ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale di Trento, quale giudice dell’appello cautelare, confermava il sequestro. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, depositato a mezzo PEC e non tramite il portale del processo penale telematico.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare, su sollecitazione del Presidente del Collegio, la questione dell’ammissibilità del ricorso, depositato a mezzo PEC anziché con le modalità telematiche prescritte. Rileva che il messaggio di invio non specifica alcun malfunzionamento del portale e che il ricorrente non ha documentato alcuna anomalia dei sistemi.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 325 cod. proc. pen., che richiama l’art. 311, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale il ricorso va depositato osservando le forme dell’art. 582 cod. proc. pen.. La disposizione, come modificata dal d. lgs. n. 150/2022, impone il deposito con le modalità dell’art. 111-bis cod. proc. pen., che prescrive il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche. Il Collegio ricostruisce la disciplina transitoria dell’art. 87, commi 4 e 5, d. lgs. n. 150/2022, che subordina l’entrata in vigore delle disposizioni ai decreti ministeriali attuativi, e il regime dell’art. 87-bis, che ammette il deposito non telematico o a mezzo PEC nelle more dell’operatività del sistema telematico.
La sentenza esamina poi il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dai successivi decreti ministeriali. L’art. 3, comma 1, fissa al 1° gennaio 2025 il deposito esclusivamente telematico per i soggetti abilitati davanti al Tribunale ordinario; il comma 3-ter proroga fino al 31 marzo 2026 la possibilità del deposito non telematico per specifiche categorie di atti, tra cui le impugnazioni in materia di sequestro. Da ciò la Corte deduce che, dal 1° aprile 2026, le impugnazioni ex art. 325 cod. proc. pen. devono essere proposte con modalità esclusivamente telematiche.
Il Collegio individua le sole ipotesi di deroga nell’art. 175-bis cod. proc. pen., che disciplina i casi di malfunzionamento dei sistemi: la certificazione del direttore generale per i servizi informativi, l’attestazione sul portale e la comunicazione del dirigente dell’ufficio giudiziario, ovvero l’accertamento e l’attestazione del dirigente nei casi non certificati. Dal sistema transitorio la Corte trae la regola dell’onere documentale a carico del ricorrente, che deve dimostrare le ragioni della deroga al modello legale, producendo le attestazioni o i provvedimenti del dirigente. La sanzione dello scostamento è l’inammissibilità, comminata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte esclude che tale conclusione comprima il diritto di difesa o il favor impugnationis, richiamando Sezioni Unite n. 6565 del 2025 e altre pronunce di legittimità. Per completezza rileva che il ricorso sarebbe comunque inammissibile, essendo il secondo, terzo e quarto motivo preclusi dal giudicato cautelare e il primo motivo volto a contestare non la legittimità del titolo, bensì le modalità esecutive del sequestro, da far valere in sede di incidente di esecuzione. Ne consegue la condanna alle spese processuali, senza applicazione della sanzione in favore della Cassa delle ammende per la novità della questione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 111-bis c.p.p. – Deposito telematico
- Art. 175-bis c.p.p. – Malfunzionamento dei sistemi informatici
- Art. 311 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 322-bis c.p.p. – Appello
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 582 c.p.p. – Presentazione dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione