Notifica telematica al difensore e onere di gestione della PEC (Cass. pen. Sez. II n. 39767 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, l’accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato sono sufficienti a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario. Il destinatario deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica e i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici. Il difensore regolarmente citato, non presente all’udienza e senza avere comunicato alcun legittimo impedimento, è legittimamente sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e non ha diritto alla notifica dell’ordinanza di rinvio, non ricorrendo l’ipotesi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 20 gennaio 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 23 novembre 2023 a carico di due imputati per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., con risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dibattimentale di primo grado e della successiva ordinanza di rinvio, assumendo di avere appreso dell’esito del processo solo dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, oltre che per la loro manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che dall’esame degli atti — consentito perché, con riferimento alle violazioni della legge processuale, il giudice di legittimità è giudice del fatto — emerge che il difensore ha regolarmente ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza a mezzo del sistema telematico del Ministero della Giustizia.
Sul perfezionamento della notifica, i giudici richiamano il principio secondo cui l’accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna sono sufficienti a rendere valida la notifica, con onere del destinatario di recepire gli allegati e di sopportare le conseguenze di una non idonea gestione degli strumenti informatici (Sez. 6 n. 51137 del 2019).
In ordine all’ordinanza di rinvio, la Corte osserva che l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. impone la notificazione al difensore solo quando risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, prontamente comunicato. Nel caso di specie tale impedimento non è stato mai addotto: il difensore, regolarmente citato, era assente e perciò legittimamente sostituito dal difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Manifestamente infondate sono anche le censure sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello: la rinnovazione dibattimentale è istituto di carattere eccezionale, ammesso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. Un. n. 12602 del 2016). Il sindacato di legittimità resta nei limiti del contenuto esplicativo del provvedimento, senza investire la concreta rilevanza dell’atto da acquisire (Sez. 3 n. 34626 del 2022).
Quanto al diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte richiama l’art. 131-bis cod. pen. e il principio per cui è abituale il comportamento dell’autore che, oltre al reato esaminato, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole (Sez. Un. n. 13681 del 2016). Nel caso in esame, per un imputato emerge l’abitualità, per l’altro la peculiare insidiosità della condotta.
Infine, sul trattamento sanzionatorio, la Corte ricorda che, quando la pena è applicata al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso (Sez. 2 n. 36104 del 2017). La censura sulla quantificazione del risarcimento è dichiarata inammissibile, trattandosi di valutazione discrezionale ed equitativa che comprende anche il danno morale.
Nota della Redazione
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