Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 27809 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata e tenda a una rivalutazione delle fonti probatorie o a una ricostruzione alternativa dei fatti. La mancanza di specificità si apprezza non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità della motivazione impugnata e i motivi prospettati. La graduazione della pena, come la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 24.10.2025, ha confermato la decisione. La vicenda riguarda una condotta qualificata come truffa contrattuale, consistita nell’alterazione di caratteristiche risolutive di una vettura proposta in vendita.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’accertamento della responsabilità e la sua qualificazione giuridica, il trattamento sanzionatorio e l’omessa applicazione di sanzioni sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Sez. VII dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, relativi all’accertamento della responsabilità e alla sua qualificazione, sono giudicati privi di concreta specificità e meramente reiterativi, in assenza di confronto con le argomentazioni non censurabili della Corte di appello. Essi tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, estranee al sindacato di legittimità.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la specificità del motivo va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Nel caso concreto i giudici di merito hanno correttamente sussunto i fatti, esplicitando le ragioni del convincimento, analizzando la condotta e la chiara finalizzazione dell’attività truffaldina ad alterare caratteristiche risolutive della vettura, ed escludendo il diverso delitto di cui all’art. 641 cod. pen.
Il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è parimenti generico per mancanza di confronto con la decisione di appello, che ne aveva disatteso le doglianze evidenziando la gravità del fatto, le modalità odiose, il valore del bene e l’assenza di elementi positivamente valorizzabili. La Corte ribadisce che la determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Anche il motivo sull’omessa applicazione di sanzioni sostitutive è aspecifico, non emergendo l’introduzione di uno specifico motivo sul punto né alcuna allegazione difensiva che contesti il riepilogo dei motivi di appello. Da qui la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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