Riconoscimento di misura cautelare straniera senza aggravamento degli obblighi (Cass. pen. Sez. VI n. 27880 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di misure cautelari straniere ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2016, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può adeguare la misura richiesta solo nei limiti strettamente necessari all’attuazione nell’ordinamento interno. L’adeguamento non può comportare l’aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti dall’autorità straniera. È pertanto illegittima, per violazione del citato art. 10, comma 2, l’ordinanza che sostituisca o integri la misura straniera con una prescrizione oggettivamente più afflittiva, salve le sole «minime deroghe necessarie» consentite dal comma 1 della medesima disposizione.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, disponendo il riconoscimento di una ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Bucarest, applicava nei confronti dell’interessato l’obbligo di dimora nel territorio di un comune e l’obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio in tre giorni di ogni settimana, negli orari stabiliti.
Avverso l’ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2016. Si assumeva che l’autorità giudiziaria italiana non si fosse limitata a riconoscere la misura straniera — consistente nella sorveglianza in attesa del processo — ma l’avesse inasprita, aggiungendo l’obbligo di dimora non previsto dal provvedimento estero, con prescrizioni oggettivamente più gravose. La questione sottoposta concerneva i limiti del potere di adeguamento attribuito allo Stato di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito i termini della vicenda rilevando come l’ordinanza impugnata avesse applicato all’interessato non solo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — tipologicamente corrispondente alla misura disposta dall’autorità straniera, che trova il proprio referente interno nell’art. 282 cod. proc. pen. — ma anche un obbligo di dimora non previsto dall’autorità giudiziaria della Romania.
La Corte ha poi osservato che la Corte di appello non aveva giustificato le restrizioni cautelari imposte in termini qualificabili come mero adeguamento dei contenuti della misura straniera alla normativa italiana. Il percorso argomentativo dell’ordinanza non esprimeva un’operazione di adattamento, bensì un oggettivo aggravamento della misura, vietato dalla disposizione invocata.
Assume rilievo centrale il principio per cui l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2016 consente l’adeguamento solo nei limiti strettamente necessari e stabilisce espressamente che esso non può comportare l’aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti. Non era ravvisabile alcuna incompatibilità che imponesse di sostituire una prescrizione con altra più afflittiva.
Ne è conseguita l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, perché adottata in violazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2016. La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà disporre una misura corrispondente a quella applicata dal Tribunale di Bucarest — l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in termini aderenti a quelli ivi fissati — facendo salve le eventuali «minime deroghe necessarie» consentite dall’art. 10, comma 1, ed escludendo l’obbligo di dimora.
Nota della Redazione
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