Assoluzione senza rinnovazione probatoria viola l’obbligo decisivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 6706 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. L’omessa valutazione di elementi di conferma esterni ed autonomi rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, già valorizzati dal primo giudice, determina il vizio di motivazione per illogicità ed insufficienza.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli, assolveva due imputate dal reato di rapina aggravata in concorso, con la formula perché il fatto non sussiste. Alle imputate era contestato di essere entrate abusivamente nell’abitazione della persona offesa, sottraendole un orologio di pregio con violenza e minaccia.
Il giudice d’appello fondava l’assoluzione sulla ritenuta inattendibilità della persona offesa, la quale non aveva riferito al dibattimento dell’esistenza di una relazione extraconiugale con il congiunto delle imputate, relazione che aveva creato il dissidio alla base della condotta. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il Procuratore generale, deducendo vizio di motivazione per illogicità ed insufficienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 14800 del 2018, secondo cui il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale, ma deve offrire una motivazione puntuale che giustifichi razionalmente la difforme conclusione.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva ampiamente superato il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della vittima, valorizzando una serie di elementi ad esse esterni ed autonomi, che la Corte d’appello aveva del tutto ignorato. Il più rilevante di tali elementi era costituito dalla testimonianza del figlio minorenne della vittima, presente ai fatti, che aveva confermato le dichiarazioni della madre e dichiarato di aver subito una aggressione, riportando lesioni personali al capo, provate da referto medico e oggetto di remissione di querela, circostanza da valutare per escludere ogni interesse del teste all’esito del processo.
La Corte ha inoltre evidenziato che erano stati valorizzati dal primo giudice i messaggi tra le imputate e la persona offesa, che documentavano come l’orologio fosse al centro della contesa e delle richieste di restituzione, nonché la circostanza che le stesse imputate non avevano negato di essersi recate presso l’abitazione della vittima, dove erano stati rinvenuti diversi oggetti rotti.
Tali circostanze avrebbero dovuto essere vagliate dal giudice d’appello ai fini della valutazione complessiva dell’attendibilità delle dichiarazioni della vittima. La loro omissione determina il vizio motivazionale denunciato, rendendo necessaria una nuova valutazione di merito a tutto campo della vicenda processuale e delle prove acquisite. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
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Nota della Redazione
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