Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 27814 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, in punto di accertamento della responsabilità, qualificazione giuridica e circostanze del fatto, si limiti a riproporre le doglianze già esaminate dal giudice del merito è inammissibile, perché meramente reiterativo e privo di correlazione con le ragioni della decisione impugnata. La deduzione di un asserito travisamento non può risolversi nella richiesta di una rivalutazione delle fonti probatorie o in una ricostruzione alternativa dei fatti secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La mancanza di specificità del motivo si apprezza non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di confronto tra la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata e le censure prospettate.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 novembre 2025 della Corte di appello di L’Aquila. I motivi investono l’accertamento della responsabilità, la qualificazione giuridica del fatto e la sua connotazione circostanziale, con richiamo a un preteso travisamento delle emergenze processuali.

La questione arriva davanti alla Cassazione perché il ricorrente contesta il percorso logico-argomentativo dei giudici del merito, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio.

La Motivazione della Corte

La Sez. VII tratta congiuntamente tutti i motivi, ritenendoli strettamente connessi. Essi sono giudicati non consentiti, in quanto meramente reiterativi e privi di confronto con le logiche argomentazioni della Corte di appello.

La Corte richiama un consolidato orientamento, citando Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017 e Sez. 5 n. 48050 del 2019. I motivi tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli del giudice del merito, estranei al sindacato di legittimità e avulsi da una pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti.

La Corte ribadisce che la mancanza di specificità va apprezzata non solo come genericità o indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. A sostegno richiama Sez. 4 n. 256 del 1997, Sez. 4 n. 34270 del 2007, Sez. 5 n. 28011 del 2013, Sez. 2 n. 11951 del 2014 e Sez. 2 n. 42046 del 2019.

Nel merito, i giudici di appello hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie di contestazione e condanna, esplicitando le ragioni del convincimento e analizzando la condotta, anche in relazione alla pluralità di soggetti coinvolti, con piena considerazione delle allegazioni difensive. Il ricorrente non si confronta effettivamente con tale motivazione, che risulta logica, argomentata e immune dai vizi denunciati.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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