Metodo mafioso e minaccia implicita nell’estorsione: rigetto dei ricorsi (Cass. pen. Sez. 2 n. 12450 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non presuppone necessariamente un’associazione di tipo mafioso costituita, né che l’agente ne faccia parte. È sufficiente il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, ponendo la vittima in una condizione di soggezione più penetrante di quella derivante dall’agire di un delinquente comune. La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che esplicita e determinata, può essere implicita, larvata o indiretta, purché idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze concrete. Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l’affermazione di responsabilità, previa verifica motivata della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. È infine inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che deduca il travisamento della prova mediante stralci estrapolati dal contesto dichiarativo.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per estorsione continuata, consumata e tentata, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., con pena di sei anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La Corte di appello di Salerno, giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Potenza.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi affidati a due difensori fiduciari. Le censure investivano il giudizio di responsabilità per i capi di imputazione, la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, l’applicazione del criterio moderatore in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale e il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato rigettato, con l’eccezione dei motivi sull’aggravante, giudicati infondati.
La Motivazione della Corte
Sui motivi relativi al giudizio di responsabilità per il capo A), la Corte rileva che le doglianze sono meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e mirano a sollecitare una non consentita rivisitazione del fatto e dell’apprezzamento probatorio. Il motivo che deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. è inammissibile, potendo la censura essere prospettata solo sotto il profilo del vizio motivazionale. La sentenza impugnata ha condotto un autonomo e accurato vaglio della testimonianza della persona offesa, ritenendola credibile e sviluppando un apparato argomentativo congruo, con precisi riscontri esterni.
Quanto al travisamento della prova, il motivo è inammissibile perché formulato in modo generico: al ricorso non è allegato il verbale integrale delle dichiarazioni asseritamente travisate, né esse vi sono riprodotte per intero, ma solo per stralci. Tale modalità impedisce di apprezzare il contenuto complessivo dei portati dichiarativi e di verificare l’eventuale errore sul significante.
In tema di minaccia quale elemento costitutivo dell’estorsione, la Corte conferma l’orientamento secondo cui essa può essere implicita, larvata o indiretta, purché idonea a incutere timore. La somma corrisposta dalla persona offesa non ha rappresentato un mero atto di liberalità, ma il frutto di una coartazione della volontà, desumibile dal contesto e dalla consapevolezza della indole violenta dell’agente. Analogamente, la richiesta di ulteriore denaro, accompagnata dalla prospettazione di “un mare di guai”, integra condotta diretta in modo non equivoco a costringere la vittima, arrestatasi allo stadio del tentativo.
Sull’aggravante del metodo mafioso, i motivi sono infondati. La Corte di appello ha indicato plurime circostanze fattuali, valutate congiuntamente, idonee a integrarla: la consapevolezza delle vittime dell’inserimento dell’imputato in un contesto malavitoso, il richiamo intercettato alla propria “parentela” con un esponente criminale, la natura delle richieste di denaro funzionali all’assistenza dei propri amici detenuti, le minacce di morte evocative di modalità tipicamente mafiose. La Corte ribadisce che l’aggravante non richiede un’associazione costituita né l’appartenenza dell’agente, bastando il ricorso a modalità che evocano la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
Infine, è inammissibile il motivo sulla mancata applicazione del criterio moderatore dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., risultando residuare la sola aggravante ad effetto speciale, con esclusione dei presupposti di operatività. Parimenti inammissibile è il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello condiviso le ragioni del diniego fondate sulle modalità delle condotte, senza contrasto con la disapplicazione della recidiva.
Nota della Redazione
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