Ricorso inammissibile se propone rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 30652 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione o di una violazione di legge, si limiti a riproporre censure già puntualmente vagliate e disattese dai giudici di merito e a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La motivazione del giudice di appello che valorizzi gli elementi documentali acquisiti e non seriamente smentiti, nonché i precedenti penali e la reiterazione delle omissioni, resiste al controllo di legittimità ove sorretta da considerazioni razionali. La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo ove il relativo diniego risulti illogico o non motivato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente, ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000. In secondo grado il medesimo reato è stato dichiarato estinto per prescrizione con riferimento ad alcune delle condotte contestate, relative alle annualità 2011 e 2012; è rimasta invece accertata la condotta riferita all’annualità 2013.
Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la contestazione del giudizio di colpevolezza sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa ha inoltre depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’ammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, rilevandone la manifesta infondatezza. Quanto al primo, il ricorso è giudicato ripropositivo di profili di censura già puntualmente vagliati e disattesi dai giudici di merito e volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie: un’operazione estranea al sindacato di legittimità.
I giudici di merito, si legge, hanno adeguatamente valorizzato gli elementi cristallizzati, all’esito delle acquisizioni documentali, negli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, non smentiti seriamente ex adverso, anche rispetto all’esistenza di eventuali operazioni passive e di costi non registrati. Il controllo di legittimità non può dunque spingersi a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la Corte di appello ha rimarcato, in maniera non irragionevole, i precedenti penali a carico dell’imputato e la reiterazione delle omissioni degli adempimenti fiscali. Il diniego delle attenuanti generiche risulta pertanto sorretto da motivazione adeguata.
Il Collegio richiama, a sostegno del proprio ragionamento, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482, confermando che la motivazione della sentenza impugnata poggia su considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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