Valutazione complessiva del fatto di lieve entità ex art 73 comma 5 (Cass. pen. Sez. VII n. 30653 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 costituisce esito di una valutazione complessiva, condotta su tutti gli indicatori selezionati dalla norma: mezzi, modalità e circostanze dell’azione, quantità e qualità delle sostanze. La simultanea detenzione di stupefacenti di tipo diverso è elemento che deve essere necessariamente soppesato, senza costituire di per sé ostacolo a una qualificazione più favorevole. Non è possibile isolare la condotta relativa a un solo tipo di stupefacente trascurando il contesto in cui essa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare circostanze e modalità dell’azione. Il silenzio dei giudici di merito sulla richiesta subordinata di riqualificazione riferita a una sola tipologia di sostanza non inficia la motivazione, quando dall’insieme della valutazione emerge che il fatto complessivamente considerato non è stato ritenuto di lieve entità.

Il Fatto

La vicenda riguarda un ricorrente tratto a giudizio per detenzione di stupefacenti. La Corte d’appello aveva confermato la qualificazione del fatto al di fuori dell’ipotesi lieve, valorizzando il diverso tipo di stupefacente, il quantitativo rinvenuto, il numero di dosi ricavabili, la collocazione della sostanza, il rinvenimento di uno strumento per la pesatura e le dichiarazioni rese.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e l’omessa valutazione della richiesta subordinata di riqualificazione, quantomeno con riferimento alla sola detenzione di cocaina, pari a 140 dosi. Da qui l’approdo in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibili i motivi. Entrambi riproducono censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e di merito, senza specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. La difesa prefigura una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva dell’individuazione di specifici travisamenti.

La Corte ribadisce che la valutazione del fatto di lieve entità deve discendere dall’esame congiunto di tutti gli elementi valorizzati dalla norma incriminatrice, che postula un’adeguata considerazione complessiva del fatto in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, e a quantità e qualità delle sostanze. La congerie di elementi valorizzati in chiave negativa dai giudici territoriali rende evidente come gli stessi, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, siano pervenuti a escludere la sussumibilità del fatto complessivamente considerato nell’ipotesi lieve.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la detenzione di una ridotta quantità di droga di tipo “pesante” integra il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 anche in caso di contestuale detenzione di un più rilevante quantitativo di droga di tipo “leggero”, poiché, a seguito della Corte costituzionale n. 32 del 2014, tali condotte danno luogo a reati diversi, con diverso trattamento sanzionatorio, sicché la gravità dell’uno non può derivare dalla ritenuta gravità dell’altro (Sez. III n. 32374 del 05/03/2021, Rv. 281776).

Nel caso concreto, il mancato esame della richiesta di valutare come fatto lieve la sola detenzione di cocaina non inficia la sentenza impugnata: il quantitativo di dosi detenute non poteva qualificarsi esiguo. Le Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 hanno puntualizzato che il giudizio di tipicità ai sensi del comma 5 deve essere frutto di una valutazione complessiva, condotta su tutti gli indicatori della disposizione, non essendo possibile isolare la condotta relativa a un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui è stata realizzata. Alla stregua di tale valutazione complessiva operata dal collegio di secondo grado, si spiega il silenzio dei giudici territoriali sulla richiesta subordinata, essendo gli stessi giunti all’approdo che tutto il fatto, nel suo complesso, non dovesse essere ritenuto di lieve entità.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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