Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 9639 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto a pena di inammissibilità non solo con l’indicazione delle norme assunte violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso che, pur formalmente prospettando la violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c., miri in realtà a sollecitare la rivalutazione delle circostanze fattuali operata dal giudice di merito è inammissibile, non potendosi trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra i mezzi di prova acquisiti rientrano nel potere insindacabile del giudice del merito, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’opposizione proposta da una società al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma a favore di una società di gestione del servizio idrico, per il pagamento di un importo a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica, fognatura e depurazione. La società opponente contestava la debenza dell’importo, il difetto di forma scritta del contratto di somministrazione, l’eccessiva quantificazione dei consumi indicati in fattura e la violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava l’esecutività del decreto ingiuntivo. La Corte d’appello, con successiva pronunzia, rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, incentrato sulla violazione degli obblighi di informazione a carico del gestore in caso di consumi anomali.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1375 c.c., sostenendo che il gestore avrebbe dovuto segnalare all’utente i consumi anomali, a prescindere dall’onere di quest’ultimo di verificare l’impianto e di effettuare l’autolettura. A fondamento della censura invoca un precedente di legittimità concernente una fattura per consumi idrici anomali.

La Corte dichiara il motivo inammissibile per inosservanza dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. L’esposizione degli accadimenti processuali è giudicata frammentaria e lacunosa: l’intero ragionamento della ricorrente si concentra sul rilievo attribuito all’istruttoria testimoniale e alle fatture e, pur prospettando formalmente una violazione normativa, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione delle circostanze fattuali, al fine di ottenere una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui il vizio di legge deve essere dedotto anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di verificare il fondamento della denunziata violazione. Il potere difensivo della parte deve esercitarsi nel rispetto delle regole del processo, veicolando le censure in modo rituale: ciò non accade quando le doglianze si sostanziano in apprezzamenti sugli esiti probatori, compito riservato al giudice del merito e insindacabile in cassazione.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il giudice di merito ha attribuito valore preminente a taluni elementi in modo logico e coerente, avuto riguardo al complessivo quadro probatorio, e che le doglianze della ricorrente sono inadeguate a superare tale valutazione. Quanto al precedente invocato, la Corte lo ritiene pertinente solo perché concerne una fattura per consumi idrici anomali, ma non pertinente nel resto, poiché in quella circostanza era stata sanzionata la condotta del gestore che aveva comunicato tardivamente all’utente consumi anomali già rilevati due mesi prima dell’invio della fattura.

Da ultimo, la ricorrente non indica da quali atti e documenti risulterebbe il tardivo invio della fattura rispetto al momento di rilevazione dei consumi anomali, né ne trascrive il contenuto, con conseguente violazione anche dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., che determina un “non motivo”, da sanzionarsi con la declaratoria di inammissibilità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *