Licenziamento disciplinare e stato psichico: decisiva la capacità di autodeterminazione (Cass. civ. n. 5440/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sulla responsabilità disciplinare, la proporzionalità della sanzione deve essere valutata considerando gli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto.
Quando siano allegate circostanze idonee a mettere in dubbio la riferibilità soggettiva della condotta, il giudice deve accertare anzitutto se il lavoratore abbia agito con coscienza e volontà.
La condizione psichica rileva nel giudizio di proporzionalità solo nella misura in cui incida sulla capacità di determinazione responsabile del lavoratore.
La valutazione di proporzionalità compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione soltanto nei limiti dei vizi giuridici della motivazione e dell’omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per le minacce rivolte ai vertici aziendali in occasione della ricezione di due contestazioni disciplinari. Sosteneva che il recesso fosse nullo per discriminazione indiretta, collegando la propria condotta a una condizione personale connessa all’uso abituale di alcol.
La Corte d’appello, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, accertava che il lavoratore era affetto da ubriachezza abituale, ma che al momento dei fatti era sobrio e lucido. Escludeva quindi la discriminazione e riteneva il licenziamento giustificato e proporzionato alla gravità della minaccia.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dal principio secondo cui la valutazione disciplinare non può arrestarsi alla dimensione oggettiva della condotta. Il giudice deve considerare anche gli elementi soggettivi e, quando siano dedotte circostanze capaci di incidere sulla responsabilità dell’agente, verificare preliminarmente se il comportamento sia stato tenuto con coscienza e volontà. Solo dopo tale accertamento assume rilievo il grado della colpa o l’intensità dell’elemento intenzionale.
Nel caso concreto la Corte territoriale aveva compiuto proprio tale verifica. La consulenza tecnica aveva escluso una privazione delle facoltà intellettive e volitive al momento dei fatti contestati. La sentenza d’appello aveva inoltre preso in esame le osservazioni critiche formulate contro la consulenza e ne aveva motivatamente escluso la fondatezza.
La Cassazione precisa che il dissenso rispetto alle conclusioni del consulente non consente, da solo, di censurare la decisione. Occorre indicare carenze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente erronee, oppure omissioni di accertamenti indispensabili. Diversamente, la critica si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
Anche la proporzionalità del licenziamento resta affidata al giudice di merito. Il relativo apprezzamento può essere censurato in cassazione soltanto quando la motivazione manchi, presenti vizi giuridici qualificati oppure sia denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo che, se considerato, avrebbe condotto con certezza a un diverso esito. Non è sufficiente proporre una diversa ponderazione degli elementi già valutati dal giudice.
La Decisione
- Lo stato psichico del lavoratore deve essere considerato nel giudizio sulla riferibilità soggettiva della condotta.
- Il giudice deve verificare se il comportamento disciplinarmente rilevante sia stato tenuto con coscienza e volontà.
- Nel caso concreto la CTU aveva escluso una compromissione delle facoltà intellettive e volitive al momento dei fatti.
- Il mero dissenso dalle conclusioni della consulenza non consente una nuova valutazione del merito in cassazione.
- Il giudizio di proporzionalità della sanzione spetta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità entro limiti circoscritti.
- La Corte rigetta integralmente il ricorso.
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Nota della Redazione
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