Ricorso inammissibile se non censura la motivazione della sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 11647 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, senza una critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. Il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio è ammesso solo se la motivazione risulti carente o illogica.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sua penale responsabilità. Con un unico motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la palese violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, tale da rendere non intellegibile il percorso logico-giuridico della decisione.
In particolare, il ricorrente lamenta un trattamento sanzionatorio sproporzionato e ingiusto e chiede l’annullamento della sentenza impugnata. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, investita del controllo sulla congruità della motivazione del giudice di merito in punto di responsabilità e di diniego delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorso non è scandito da una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti l’impugnazione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione i giudici richiamano la Sez. 6 n. 8700 del 21.1.2013, Rv. 254584 e le Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, precisando che i principi espressi in tema di motivi d’appello possono applicarsi anche al ricorso per cassazione. Del pari, sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, sono citate la Sez. 3 n. 29968 del 22.2.2019, Del Papa, Rv. 276288-01 e la Sez. 2 n. 36104 del 27.4.2017, Mastro, Rv. 271243.
La inammissibilità deriva anche dal merito della doglianza. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto, e dunque immune da vizi di legittimità. I giudici di secondo grado hanno dato conto con ampia motivazione della penale responsabilità e del compendio probatorio che vi ha condotto, della impossibilità di riqualificare i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, valutando negativamente la gravità del delitto, le modalità e le circostanze dell’azione, le caratteristiche quantitative e qualitative della sostanza sequestrata e la condotta oppositiva tenuta nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Il provvedimento impugnato si colloca dunque nel solco del costante dictum di legittimità, secondo cui, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3 n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, Rv. 256172). Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e secondo Corte cost. n. 186 del 13.6.2000, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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