Doppia conforme e vizi motivazionali: inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 14011 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza resa in grado di appello, quando il giudice di secondo grado ha confermato integralmente la decisione di primo grado, l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude la proposizione dei motivi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce, dimostrando che esse sono tra loro diverse. L’eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. non è rilevabile d’ufficio, trovando applicazione la regola dell’art. 2969 cod. civ., con l’unica deroga della materia sottratta alla disponibilità delle parti. Il giudice di legittimità non può riesaminare il merito, restando il controllo circoscritto alla correttezza giuridica e alla coerenza logica della motivazione.

Il Fatto

Un’associazione sportiva aveva subaffittato un terreno in forza di contratto registrato nel 2004, con successive modifiche alle condizioni economiche convenute nel 2006. La parte locatrice lamentava il mancato pagamento dei canoni a far data dal giugno 2009 e la mancata consegna dei beni mobili previsti nell’allegato contrattuale. Nel 2012 convenne in giudizio l’associazione e, quali presidenti succedutisi, i soggetti che ne avevano ricoperto la carica.

Il Tribunale di Lecce accolse parzialmente la domanda, condannando l’associazione e uno solo degli ex presidenti, sul rilievo che questi aveva agito in nome e per conto dell’ente nella stipula di entrambi i contratti. La Corte d’Appello di Lecce ridusse il quantum dovuto e confermò nel resto la decisione. Il soccombente propose ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che il giudice d’appello nulla avesse argomentato sull’eccepita ultrapetizione. La Corte lo dichiara inammissibile: il ricorrente invoca un breve inciso della citazione introduttiva ma non precisa, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., se e dove l’atto sia esaminabile in sede di legittimità, omettendo di indicarne la presenza nel fascicolo. Il motivo, inoltre, non prende posizione sulla motivazione che intende criticare.

Il secondo motivo contestava il rigetto, operato in appello, dell’eccezione di decadenza dalla fideiussione ex art. 38 cod. civ., per non avere il locatore agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi. La Corte rigetta la censura: l’art. 2969 cod. civ. stabilisce che la decadenza non può essere rilevata d’ufficio, salvo che riguardi materia sottratta alla disponibilità delle parti. La qualificazione come eccezione in senso stretto ne escludeva la proposizione per la prima volta con l’appello.

Il terzo e il quarto motivo, connessi, denunciavano l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili sotto un duplice profilo. Anzitutto opera l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis: in caso di doppia conforme di merito, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e dimostrarne la diversità, onere non assolto.

In secondo luogo, i motivi si risolvono in una critica all’accertamento fattuale, sollecitando una rivisitazione del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 e n. 9032 del 2014: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. I motivi sono, infine, articolati senza l’osservanza dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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