Inammissibile il ricorso che propone una rivalutazione alternativa del quadro istruttorio (Cass. pen. Sez. VII n. 34809 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a prefigurare una rivalutazione alternativa del quadro istruttorio, riproponendo censure già adeguatamente vagliate e disattese nei gradi di merito, è inammissibile per manifesta insussistenza dei vizi di motivazione dedotti. In tema di reati tributari, la ritenuta inesistenza delle prestazioni oggetto di fatturazione può essere fondata su dati di valenza inequivocabile, quali la mancanza di sede operativa e di dipendenti in capo al prestatore, la vaghezza dell’oggetto delle prestazioni e la non corrispondenza delle somme versate a quanto effettivamente dovuto. La formalizzazione scritta del rapporto, in mancanza di registrazione, di contabilità e di tracciabilità dei pagamenti, non vale a superare il vaglio di inammissibilità delle censure meramente alternative.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 09.10.2025, ha confermato la condanna, ritenendo inesistenti le prestazioni oggetto di fatturazione, asseritamente fornite da una società allo studio commerciale dell’imputato.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo vizi della motivazione. La difesa ha contestato la valutazione dei giudici di merito, sostenendo che la prestazione professionale era effettiva e documentata da contratto scritto, fatture e pagamenti, e che l’attività potesse essere svolta da remoto senza necessità di dipendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso mira a prefigurare una rivalutazione alternativa del quadro istruttorio e ripropone censure già vagliate e disattese in primo e secondo grado, relative ad asseriti difetti di motivazione manifestamente insussistenti.
La Suprema Corte ha confermato la coerenza delle argomentazioni dei giudici di appello, che — in totale continuità con la sentenza di primo grado — fondano la ritenuta inesistenza delle prestazioni su dati di valenza inequivocabile: la mancanza di sede operativa e di dipendenti del prestatore, la vaghezza dell’oggetto delle prestazioni e la non corrispondenza delle somme versate a quanto sarebbe stato effettivamente dovuto.
Quanto alla sede operativa, il Collegio ha osservato che la sua inesistenza è stata dimostrata dalla deposizione della testimone, che ha riferito come il prestatore non l’avesse fatta entrare nell’indirizzo indicato, in realtà coincidente con il suo domicilio, privo di dipendenti e di indirizzo Internet, quest’ultimo essenziale per le prestazioni asseritamente svolte da remoto.
La Corte ha poi rilevato che la formalizzazione scritta del rapporto è avvenuta con scrittura non registrata né autenticata, in assenza di esibizione della contabilità, di tracciabilità dei pagamenti e di spiegazioni sul tipo di prestazioni svolte. Inoltre sussistono evidenti divergenze di importi e di date tra le fatture in possesso dell’emittente e quelle dell’utilizzatore.
La tesi difensiva secondo cui i pagamenti sarebbero stati effettuati in contanti è stata giudicata inverosimile, tenuto conto dei considerevoli importi e della mancanza di documentazione della provvista, in contrasto con il documento contrattuale che richiamava pagamenti mediante assegni o bonifici. La Corte ha infine ritenuto irrilevante la questione della non antieconomicità dell’operazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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