Errore materiale sul nome non nullo e 131-bis escluso dalla condotta successiva (Cass. pen. Sez. VII n. 34808 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mero errore materiale nell’indicazione del nome dell’imputato, contenuto in una sola pagina della sentenza, non è causa di nullità del provvedimento, essendo comunque chiara l’identità della persona giudicata. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., la condotta successiva ai fatti di reato non può di per sé rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del suo compimento. La sospensione condizionale della pena, già concessa in precedenza, può essere subordinata, a norma degli artt. 164 e 165 cod. pen., allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo pari alla durata della sospensione, quando la richiesta difensiva in appello valga come implicita accettazione di tale condizione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Napoli per i reati di cui agli artt. 256, 269, 279 e 137 del d. lgs. n. 152 del 2006, in materia di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti, anche pericolosi. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 settembre 2025, ha confermato la condanna, concedendo però la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività retribuita in favore della collettività per otto mesi.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’asserito errore nella individuazione dell’imputato, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e l’illegittimità della condizione imposta alla sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la difesa prospetta un vizio motivazionale che non emerge dal provvedimento impugnato: il mero errore materiale nell’indicazione del nome dell’imputato, per di più contenuto in una sola pagina della sentenza, non costituisce causa di nullità, risultando del tutto chiara l’identità del giudicato.

I motivi restanti sono stati ritenuti inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza specifiche critiche difensive. In particolare, la Corte territoriale aveva ampiamente illustrato le ragioni dell’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la condotta susseguente ai fatti non può rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del compimento, come affermato da Sez. III n. 18029 del 04.04.2023, Rv. 284497.

Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato la sussistenza di danni al suolo, all’atmosfera e alle acque, con deposito di rifiuti anche pericolosi su una vasta area. La rimozione dei rifiuti, effettuata dall’imputato, costituiva del resto un obbligo del possessore dell’area in cui gli stessi erano stati depositati in modo incontrollato.

Quanto alla sospensione condizionale della pena, già concessa in precedenza, i giudici di merito hanno correttamente richiamato la disciplina degli artt. 164 e 165 cod. pen., subordinando il beneficio allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo pari alla durata della sospensione. La richiesta difensiva formulata in appello è stata letta come implicita accettazione delle condizioni previste dalla legge. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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