Condotte riparatorie: l’estinzione non si estende ai correi inerti (Cass. pen. n. 15125/2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato prevista dall’art. 162-ter cod. pen. ha effetto, ai sensi dell’art. 182 cod. pen., soltanto nei confronti dell’imputato cui si riferisce la condotta riparatoria. L’integrale risarcimento del danno effettuato da uno dei concorrenti non determina automaticamente l’estinzione del reato anche per i correi rimasti inerti. La causa estintiva valorizza infatti una condotta personale, spontanea e successiva al reato, antagonista rispetto all’offesa arrecata. Il correo che intenda beneficiare dell’effetto estintivo può tuttavia rimborsare, prima della definizione del processo, la propria quota al concorrente che abbia integralmente risarcito la persona offesa.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di più imputati per estinzione del reato conseguente all’integrale riparazione del danno. L’effetto estintivo era stato riconosciuto a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla circostanza che ciascuno di essi avesse personalmente partecipato alla condotta risarcitoria.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione denunciando l’erronea applicazione dell’art. 162-ter cod. pen. e sostenendo che la causa estintiva non potesse comunicarsi automaticamente ai correi rimasti estranei alla riparazione, alla luce della regola generale contenuta nell’art. 182 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso muovendo dalla struttura e dalla funzione dell’art. 162-ter cod. pen.. La disposizione attribuisce efficacia estintiva alla condotta dell’imputato che, entro i termini previsti, abbia integralmente riparato il danno mediante restituzioni o risarcimento e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. La ratio non è soltanto deflattiva, ma soprattutto premiale: il legislatore valorizza una condotta successiva al fatto che esprima concretamente la volontà di neutralizzarne gli effetti offensivi.
Da tale carattere personale deriva l’applicazione dell’art. 182 cod. pen., secondo cui, salvo diversa previsione, le cause di estinzione producono effetto esclusivamente nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. La Corte sottolinea che la spontaneità della riparazione rappresenta un elemento centrale dell’istituto: non è sufficiente che la persona offesa sia stata risarcita da altri se il singolo imputato sia rimasto del tutto inerte e abbia mostrato indifferenza rispetto all’offesa arrecata.
La Cassazione esclude però che tale soluzione comporti una duplicazione del risarcimento. Quando uno dei concorrenti abbia già integralmente riparato il danno, gli altri possono ottenere il medesimo beneficio estintivo rimborsando al correo diligente la propria quota prima della definizione del processo. In questo modo viene preservata la dimensione personale della condotta riparatoria senza imporre alla persona offesa di ricevere più volte il medesimo risarcimento. Poiché il Tribunale aveva esteso automaticamente l’effetto estintivo a tutti i concorrenti senza verificare la loro concreta partecipazione alla riparazione, la sentenza viene annullata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio.
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