Pay back farmaci: natura non imperativa e rispetto dell’offerta di gara (Cass. civ. Sez. II n. 16384 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di forniture di farmaci ad aziende sanitarie, il meccanismo del pay back introdotto dall’art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296/2006, con finalità di salvaguardia dell’autonomia delle case farmaceutiche sulla fissazione del prezzo al pubblico, non ha natura imperativa né sostitutiva delle previsioni negoziali in corso al momento della sua entrata in vigore. Esso non introduce un’integrazione autoritativa delle clausole del capitolato che impongono il mantenimento dei prezzi fissi ed invariati, limitandosi a regolare la facoltà dell’azienda di lasciare immodificato il prezzo in cambio del versamento alle Regioni di una percentuale pari alla riduzione disposta dall’AIFA. Ai fini dell’applicabilità dello sconto del 5% previsto dalle determinazioni AIFA, rileva il momento della presentazione dell’offerta e non quello dell’aggiudicazione, poiché la conclusione del contratto e l’inizio della fornitura costituiscono una mera appendice del procedimento di gara.
Il Fatto
Un’azienda sanitaria locale aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo dovuto a una società farmaceutica per forniture di medicinali. Proposta opposizione, il Tribunale lo revocava, ritenendo che i prezzi applicati fossero maggiori rispetto a quelli confermati in sede di aggiudicazione e che la società fosse inadempiente all’impegno di mantenere i prezzi fissi.
La Corte d’appello di Perugia, in riforma, condannava l’azienda al pagamento di un importo ridotto, oltre interessi moratori, rilevando che l’adesione della società al pay back aveva sospeso la riduzione del 5%, con versamento della quota direttamente alla Regione. L’azienda proponeva prima revocazione, poi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. e la respinge, rilevando che i motivi sono articolati sul modello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo e che il principio di autosufficienza è rispettato.
Nel merito, il primo motivo contesta l’applicabilità dello sconto e della sua sospensione ai prezzi determinati da gara, distinti da quelli al pubblico. La Corte reputa la censura infondata: la legge n. 326/2003 prevede che tutti i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale siano determinati mediante contrattazione tra AIFA e aziende, sicché queste sono obbligate ad applicare anche gli sconti stabiliti dalle deliberazioni di settore, come la determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, in vigore al momento dell’offerta. Ne deriva l’impossibilità di configurare un giusto prezzo commerciale sottratto a tali vincoli.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 11 del capitolato speciale di gara, che imponeva l’invarianza dei prezzi. La Corte ribadisce che il meccanismo del pay back non ha natura imperativa né sostitutiva delle previsioni negoziali, richiamando Cass. Sez. I, Ordinanza n. 16031 del 07/06/2023. Esso si limita a regolare la facoltà della casa farmaceutica di mantenere immodificato il prezzo. Nella specie, l’adesione al sistema ha sospeso lo sconto in precedenza praticato, senza modificare le condizioni di aggiudicazione, ma comportando la sola pretesa del prezzo integrale, con dirottamento della quota alla Regione (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 18728 del 03/07/2023).
Il terzo motivo lamenta l’omesso esame del fatto decisivo dell’aggiudicazione avvenuta nel 2007. La Corte lo respinge: la determinazione AIFA n. 26/2006 era già efficace dal 28 settembre 2006, mentre il bando fu pubblicato il 13 ottobre 2006, con termine per le offerte al 5 dicembre 2006. Il pay back, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, era successivo alla presentazione delle offerte.
In tema di appalti pubblici, la Corte afferma che la conclusione del contratto e l’inizio della fornitura sono una mera formalità ricognitiva rispetto al vinculum iuris già posto con il verbale di aggiudicazione, richiamando Cass. Sez. I n. 9499 del 06/04/2023 e Sez. Un. n. 5807 dell’11/06/1998. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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