Rimessione in termini e negligenza grave nella domanda ultratardiva (Cass. civ. Sez. I n. 4544 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, la rimessione in termini è istituto applicabile anche a situazioni esterne al giudizio, come il termine annuale dal decreto di esecutività per la proposizione della domanda tardiva di ammissione. La sua concreta operatività presuppone però due verifiche: l’esistenza di un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte, alla stessa non imputabile, riferibile a un evento di carattere assoluto e non a una mera difficoltà; e l’immediatezza della reazione, intesa come prontezza nell’attivarsi per superare l’ostacolo. L’errore imputabile a negligenza grave non integra il presupposto, con conseguente inammissibilità della domanda ultratardiva.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al passivo proposta da una banca. La società rappresentante dell’istituto ha proposto opposizione allo stato passivo; il tribunale, con decreto, l’ha respinta.

Il giudice di merito ha rilevato che la domanda di insinuazione conteneva l’errata indicazione del foro e del nome del fallimento, oltre a una causa petendi e a un petitum incongruenti rispetto alla verifica in corso. La domanda corretta, depositata in seguito, è stata considerata integralmente nuova e ultratardiva, con ritardo imputabile all’istante. La cessionaria del credito ha quindi chiesto la cassazione del decreto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso. La sospensione dei termini disposta dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020 ha comportato che, a fronte di un decreto comunicato il 10.03.2020, il termine di trenta giorni per proporre ricorso, previsto dall’art. 99, comma 12, l.fall., sia scaduto solo il 10.06.2020. Il ricorso, notificato in tale data, è dunque tempestivo.

Nel merito, il motivo è inammissibile. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la rimessione in termini, attuazione dei principi di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, trova applicazione anche rispetto a situazioni esterne al giudizio.

La concreta applicazione dell’istituto esige però due verifiche. La prima riguarda l’effettiva presenza di un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, riferibile a un evento che presenti il carattere dell’assolutezza e non una mera difficoltà, collocandosi del tutto al di fuori della sfera di controllo della parte. La seconda attiene all’immediatezza della reazione, ossia alla prontezza dell’attivarsi per superare l’ostacolo.

Il decreto impugnato si è attenuto a tali principi. Ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di ammissione perché ultratardiva ed ha escluso il diritto alla rimessione in termini in ragione dell’inescusabilità dell’errore, imputabile alla negligenza grave dell’istante, avvertita del fallimento con congruo anticipo.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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