Obbligazione unica rateizzata: prescrizione decennale e non quinquennale (Cass. civ. Sez. I n. 24183 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi titolo unico ma ripetute nel tempo. Non si applica alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per il quale opera la prescrizione ordinaria decennale. La periodicità che connota il rapporto di somministrazione tra l’ente proprietario e i fornitori dei servizi non si trasferisce al distinto rapporto tra l’ente e l’assegnatario dell’alloggio: l’obbligazione di rimborso dei costi anticipati resta unitaria e la trasmissione di bollettini di pagamento, diretta a consentire il rientro graduale dall’esposizione, non ne muta la natura. La periodicità rilevante deve risultare dalla legge, dal titolo o dalla natura della prestazione.
Il Fatto
Un assegnatario ha ottenuto in concessione gratuita un alloggio di emergenza realizzato dopo un evento sismico. L’ente locale, subentrato nella proprietà degli alloggi e unico intestatario delle utenze di gas, elettricità e acqua, ha quantificato all’esito delle operazioni di contabilizzazione e riparto la quota dovuta dall’assegnatario per riscaldamento e acqua calda relativa a un triennio, e ne ha chiesto invano il pagamento. Ha quindi emesso ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639 del 1910.
L’assegnatario ha proposto opposizione eccependo la prescrizione, biennale o quinquennale. L’ente ha replicato che, in assenza di pattuizione sulla periodicità dei termini di pagamento, si applicava il termine decennale. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato l’ingiunzione. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, qualificando la prestazione come periodica e di durata in quanto derivante in forma mediata dal rapporto di somministrazione tra l’ente e i soggetti erogatori, e ha ritenuto compiuto il quinquennio tra il sollecito e la notifica dell’ingiunzione. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte muove da due puntualizzazioni. La prima, già acquisita in appello: i contratti di erogazione delle utenze intercorrono direttamente tra l’ente e i fornitori. La seconda riguarda il titolo: la periodicità dell’adempimento gravante sull’assegnatario, finalizzato al rimborso delle spese vive anticipate dal proprietario, non è rinvenibile né nel capitolato speciale della concessione né nella fonte regolamentare richiamata, che si limita a porre le spese per i consumi a carico degli assegnatari.
Su questa base cade la ratio della sentenza impugnata. La natura periodica non può derivare “in forma mediata” dal rapporto di somministrazione a monte: si tratta di rapporti distinti, e la periodicità che connota quello tra ente e gestori dei servizi non si trasla su quello tra ente e singolo assegnatario. Il ricorrente aveva del resto evidenziato che la fattura ricevuta dai gestori riporta consumi e costi in forma unitaria per una pluralità di appartamenti, e richiede una previa e complessa attività di ripartizione.
L’obbligazione di rimborso dei costi anticipati per riscaldamento e acqua calda di cui l’assegnatario ha fruito è dunque unica. Significativo il rilievo che la trasmissione dei bollettini postali è avvenuta al solo scopo di consentire il graduale rientro dall’esposizione: una modalità di pagamento agevolativa, non un indice di periodicità del titolo.
Ne discende l’inapplicabilità dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. La Corte richiama l’elaborazione secondo cui la prescrizione quinquennale attiene alle obbligazioni periodiche o di durata, con pluralità di prestazioni a titolo unico ripetute nel tempo, e non opera per le prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti, soggette al termine ordinario decennale (Cass., ord. 20.12.2017, n. 30546; Cass. 3.9.1993, n. 9295, per cui la disposizione non trova applicazione alle obbligazioni unitarie, eseguibili in forma istantanea, differita o ripartita).
La sentenza è cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ. la Corte enuncia il principio cui il giudice del rinvio dovrà uniformarsi: alle obbligazioni uniche, benché il pagamento sia eseguibile in forma rateizzata, si applica il termine ordinario decennale e non quello dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.; tale è l’obbligazione di rimborso dei costi anticipati dall’ente per l’erogazione del riscaldamento e dell’acqua calda ai concessionari degli alloggi di emergenza. Per il buon esito del ricorso non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.