L’esenzione per adempimento di debito scaduto è eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 16236 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’azione revocatoria ordinaria prevista per l’adempimento di un debito scaduto dall’art. 2901, terzo comma, cod. civ. integra un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alla decadenza di cui all’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. La relativa allegazione e prova incombono sul convenuto, secondo il principio di vicinanza della prova, non potendo il creditore agente essere gravato della dimostrazione della mancata destinazione del prezzo a tale finalità. Il potere di rilievo d’ufficio del giudice riguarda l’effetto giuridico del fatto, ma non autorizza la ricerca di fatti non tempestivamente allegati dalle parti, né un fatto impeditivo può ritenersi acquisito al processo per effetto della narrazione svolta dall’attore.
Il Fatto
Il Condominio e ventotto condomini proponevano azione revocatoria ordinaria avverso la vendita di un appartamento e di un box, alienati dalla società costruttrice alla coniuge dell’amministratore unico, deducendo la finalità di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori per vizi costruttivi e spese condominiali. I convenuti, costituitisi alla prima udienza, eccepivano che il prezzo era stato destinato all’adempimento di debiti scaduti verso un istituto di credito, garantiti da ipoteche, e contestavano la sussistenza dell’eventus damni e della scientia damni. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la predetta esenzione rilevabile d’ufficio in quanto espressione eccettuativa di una caratteristica intrinseca del negozio. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva la domanda revocatoria, qualificando l’eccezione come in senso stretto e, pertanto, tardivamente proposta. La società acquirente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina prioritariamente il primo motivo, con il quale la ricorrente censura la qualificazione dell’eccezione di cui all’art. 2901, terzo comma, cod. civ. come eccezione in senso stretto, invocando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 1099/1998 sulla rilevabilità d’ufficio dei fatti impeditivi. La Corte chiarisce che, a partire da tale pronuncia, la deduzione dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dà normalmente luogo ad un’eccezione in senso lato, ma subisce deroghe in una serie di casi, tipici o tipizzabili, in cui l’eccezione può essere sollevata esclusivamente dalla parte.
Il collegio rammenta il costante orientamento per cui l’esenzione per l’adempimento di un debito scaduto presuppone l’allegazione di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio e va qualificata come eccezione in senso stretto. Tale conclusione si giustifica sia per la natura impeditiva della fattispecie, sia per il principio di vicinanza della prova, risultando estremamente difficile per il creditore agente fornire la prova del fatto negativo della non destinazione del prezzo al pagamento di debiti scaduti del disponente. La Corte precisa che il potere di rilievo d’ufficio riguarda l’effetto giuridico del fatto, ma non autorizza il giudice a ricercare fatti non allegati dalle parti, né un fatto impeditivo può ritenersi acquisito per effetto della narrazione degli attori. Ne deriva l’applicabilità della decadenza ex art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.
La Corte dichiara poi inammissibili il secondo e il terzo motivo in quanto non deducono l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma ripropongono questioni di merito o contestano la valutazione dell’eventus damni, sollecitando un controllo sulla motivazione non consentito in sede di legittimità. Inammissibile è altresì il quarto motivo, non prospettando un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 2729 cod. civ., ma una generica contestazione delle circostanze fattuali valorizzate dal giudice di merito. Il ricorso è, quindi, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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