Inammissibile il ricorso che ripropone valutazioni di merito su prove e pena (Cass. pen. Sez. VII n. 40167 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché eccentrico rispetto al numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, il ricorso che investe la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo in ordine alla penale responsabilità sono insindacabili in cassazione quando poggiano su elementi precisi, oggettivi e logicamente argomentati. Anche le scelte sul trattamento sanzionatorio sono sottratte al sindacato di legittimità ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici, dovendosi ritenere adeguata quella che valorizzi la gravità della condotta e l’ammontare delle imposte evase per negare le attenuanti generiche e collocare la pena oltre il minimo edittale. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per una serie di reati tributari, tra cui l’indicazione di elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti, l’emissione delle medesime fatture per consentire a terzi l’evasione e l’occultamento delle scritture contabili, contestati nella qualità di amministratore di fatto di alcune società.

La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva dichiarato di non doversi procedere per taluni capi di imputazione e aveva confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione. Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: vizio di motivazione sulla penale responsabilità, asseritamente fondata sulle sole testimonianze di dipendenti dell’Agenzia delle entrate e di due testi socie di una società, e violazione di legge in ordine all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, oltre a vizio di motivazione sulla quantificazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che la prima doglianza è generica e non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto insindacabili in cassazione. Il giudice di merito ha fondato la penale responsabilità su elementi precisi e oggettivi, costituiti dall’escussione dei testi, dall’acquisizione di documenti e atti e dai processi verbali di constatazione dell’Agenzia delle entrate, rispetto ai quali l’imputato non ha formulato alcuna contestazione specifica.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso tende a confutare, sul piano sostanzialmente fattuale e mediante una lettura alternativa degli elementi di prova, le affermazioni puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata, richiamando sul punto Sez. VI n. 25255 del 14.02.2012 e Sez. II n. 23419 del 23.05.2007. La censura appare riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici.

Nel merito della posizione dell’imputato, i giudici di appello hanno accertato che egli gestiva di fatto personalmente l’amministrazione e la contabilità, intrattenendo i rapporti con il commercialista e con il centro elaborazione dati per le rettifiche di bilancio, circostanze emergenti dallo scambio di mail, e che disponeva di una delega ad operare sui conti correnti. Neppure lo stato di detenzione ha impedito l’occultamento delle scritture contabili, non consegnate dal ricorrente quando si è recato presso gli uffici finanziari.

Infine, la Corte ha ritenuto insindacabili anche le determinazioni sul trattamento sanzionatorio, risultando la motivazione adeguata. La Corte territoriale ha rilevato l’assenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando il sofisticato sistema di società illecitamente operante e l’ingente ammontare delle imposte evase quali fattori impeditivi di un aggravamento della risposta sanzionatoria, con collocazione della pena oltre il minimo edittale e mantenimento degli aumenti per la continuazione.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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