Occultamento scritture contabili: consumazione alla chiusura dell’accertamento fiscale (Cass. pen. Sez. III n. 11469 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di occultamento delle scritture contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, la cessazione della permanenza non coincide con la scadenza del termine che il soggetto sottoposto a verifica fiscale abbia unilateralmente indicato per la consegna spontanea della documentazione non rinvenuta. Il momento consumativo va individuato nella conclusione dell’accertamento fiscale, perché l’obbligo di esibizione perdura finché prosegue il controllo degli organi verificatori e solo allora l’occultamento diviene definitivo e non eliminabile, indipendentemente dalle condotte collaborative promesse dall’indagato. Il delitto è configurabile anche quando l’occultamento riguardi solo parte delle scritture, purché la condotta impedisca o renda notevolmente difficile la ricostruzione dei ricavi e dei redditi, non essendo richiesta l’assoluta impossibilità. È inammissibile, in sede di legittimità, la censura che, attraverso una diversa lettura delle risultanze istruttorie, tenda a sovvertire l’accertamento di fatto sul momento consumativo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, decidendo sull’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, riconosceva allo stesso la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato per avere occultato, quale legale rappresentante di una società, le scritture contabili e la documentazione fiscale necessarie alla ricostruzione dei redditi e del volume d’affari.

L’imputato ricorre per cassazione con quattro motivi, deducendo la mancata declaratoria di prescrizione per errata individuazione del momento consumativo, l’insussistenza della condotta di occultamento per omessa istituzione delle scritture, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’illegalità della pena applicata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che esso è pressoché riproduttivo dei motivi di appello, senza apportare elementi di novità critica.

Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità escludono che possa essere rimesso in discussione, mediante una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, l’accertamento di fatto sul momento di cessazione della permanenza. Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione dei dati processuali, da contrapporre a quella del giudice di merito: la Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Sez. II n. 27816 del 2019, Sez. VI n. 25255 del 2012).

Nel merito, la Corte afferma che la cessazione della permanenza non si verifica alla scadenza del termine indicato unilateralmente dal contribuente per consegnare la documentazione non rinvenuta, bensì nel momento in cui l’occultamento diviene definitivo e non eliminabile da parte degli organi dell’accertamento tributario. Poiché l’obbligo di esibizione perdura finché prosegue il controllo, il momento consumativo coincide con la conclusione e non con l’inizio dell’accertamento, a prescindere dalla verificazione delle condotte collaborative promesse dall’indagato (richiamate Sez. III n. 40317 del 2021 e Sez. III n. 4871 del 2006).

Il secondo motivo è giudicato manifestamente infondato: dall’accertamento sono emerse la mancanza del registro dei corrispettivi, già istituito, e la produzione frammentaria e lacunosa delle fatture, che ha impedito la pronta ricostruzione di ricavi e redditi. La Corte ribadisce che il reato ricorre anche in caso di occultamento parziale, quando la condotta renda notevolmente difficile l’accertamento, non essendo necessaria la sua assoluta impossibilità, né rilevando che alla determinazione dei redditi si sia potuti pervenire aliunde (citata Sez. III n. 41683 del 2018).

Il terzo motivo è respinto osservando che, secondo l’art. 62-bis cod. pen., il giudice non deve valutare ogni singola deduzione difensiva, potendo negare le attenuanti in base alla gravità del fatto o ai precedenti, formulando così, sia pure implicitamente, un giudizio sulla personalità dell’imputato (richiamata Sez. II n. 23903 del 2020). Quanto alla pena, la Corte rileva che essa è stata determinata entro la cornice edittale applicabile all’epoca del fatto, in misura inferiore alla media, con motivazione adeguata e insindacabile nel merito (citata Sez. Un. n. 12778 del 2020). Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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