Daspo, necessità e urgenza motivate per relationem e durata non sindacabile (Cass. pen. Sez. III n. 31003 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento questorile di interdizione dall’accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive, adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, è caratterizzato da particolari esigenze di necessità e urgenza e può prescindere dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990. I requisiti della necessità e dell’urgenza non riguardano gli episodi che hanno determinato la misura, ma l’attualità o la prossimità temporale delle competizioni sportive. L’omessa motivazione sull’urgenza determina l’invalidità del provvedimento e ne impedisce la convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato. Il giudice della convalida può recepire per relationem le considerazioni del Questore. La durata di due anni, inferiore al medio edittale, non esige specifica motivazione.
Il Fatto
Il Questore di Roma ha emesso un daspo nei confronti di un tifoso che, in occasione di un incontro di calcio valevole per una competizione internazionale, si era trovato nei pressi del luogo di transito della tifoseria avversaria con un gruppo di sostenitori, in possesso di quattro martelli, un mattarello da cucina e una cintura di cuoio, con l’intento di compiere atti ostili.
Il G.i.p. del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento. Il destinatario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: assenza dei presupposti di necessità e urgenza, difetto di motivazione sulla pericolosità concreta e attuale, carenza di motivazione sulla congruità della durata della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla necessità e all’urgenza. Il Questore ha dato espressamente conto di tali requisiti, evidenziando che la stagione calcistica era in corso e che si approssimavano altre partite. La Corte richiama la Sez. III n. 23305 del 28.01.2016, secondo cui i requisiti di legittimità dell’atto devono riguardare l’attualità o la prossimità temporale delle competizioni sportive, non già gli episodi che hanno determinato la misura.
Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, la Corte ribadisce il principio condiviso dalla giurisprudenza amministrativa: l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non è applicabile al provvedimento questorile di inibizione immediata, perché quest’ultimo è caratterizzato da particolari esigenze di celerità. Richiama sul punto Sez. III n. 10984 del 23.03.2012, oltre a pronunce del giudice amministrativo.
La Corte precisa che l’omessa motivazione sull’urgenza invalida il provvedimento e ne impedisce la convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, cioè quando tra la notifica e la convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione. Nel caso concreto il G.i.p. ha legittimamente recepito per relationem le considerazioni del Questore, secondo l’orientamento che ammette la motivazione per relationem al provvedimento amministrativo.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato: il G.i.p. ha ampiamente argomentato sull’estrema pericolosità della condotta, evidenziando il gruppo numeroso, gli oggetti atti a offendere e il pericolo per la pubblica incolumità. Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che l’art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989 prevede per il daspo una durata da un anno a cinque anni: la conferma di una misura di due anni, inferiore al medio edittale e coerente con la gravità del fatto, non richiede specifiche motivazioni.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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