Indebita compensazione: sindacato del riesame limitato al fumus e non alla colpevolezza (Cass. pen. Sez. 3 n. 9842 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita compensazione ai sensi dell’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, ove il debito tributario sia compensato con un credito d’imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell’utilizzazione stessa, siano verificate le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l’omessa verifica non esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l’acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione. Sotto il profilo soggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata. In sede di riesame delle misure cautelari reali, il sindacato del Tribunale sull’elemento psicologico del reato è limitato alla verifica della sussistenza di elementi che, ictu oculi, ne escludano la sussistenza, non potendo l’esame sconfinare nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa.

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Avellino disponeva il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie riconducibili a due società e, per equivalente, nei confronti di due indagati, in relazione al reato di indebita compensazione di crediti d’imposta «super-ACE», ritenuti inesistenti. Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’istanza presentata dagli indagati, annullava il decreto, escludendo la sussistenza del fumus commissi delicti per assenza dell’elemento soggettivo, valorizzando la dedotta buona fede degli indagati in quanto non autori della creazione del credito.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l’assunto del Tribunale secondo cui la mera inesistenza del credito non potrebbe costituire indice rivelatore della coscienza e volontà di compensare con una posta artificiosa, nonché la mancata considerazione degli elementi oggettivi del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione premette che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, nozione che ricomprende i vizi di motivazione radicali, quando l’apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, risultando inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. La motivazione apparente è quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo.

Quanto al merito, la Corte richiama il principio per cui, in tema di indebita compensazione, l’inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di ingannare il fisco, principio con cui il provvedimento impugnato non si era confrontato, limitandosi ad affermare apoditticamente il contrario. La Corte evidenzia, inoltre, che il Tribunale del riesame, nel valutare il coefficiente psicologico del reato, deve limitarsi alla verifica di elementi che, ictu oculi, ne escludano la sussistenza, non essendo preclusa la valutazione incidentale del fumus, ma dovendo tale esame mantenersi entro i limiti dell’astratta possibilità di sussunzione del fatto in una determinata ipotesi di reato.

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si limitava a menzionare un «principio di prova» offerto dall’istante, senza indicare quali elementi fossero in grado di escludere l’elemento psicologico del reato né perché avessero quella valenza negativa. Tale motivazione è stata ritenuta apodittica e apparente, tanto più considerando che i reati contestati sono assistiti da dolo generico, mancando una tensione finalistica che possa consentire un vaglio più approfondito dell’elemento psicologico fin dalla fase cautelare. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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