Riciclaggio configurabile anche senza trasformazione materiale del bene (Cass. pen. Sez. II n. 9470 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di riciclaggio, e non la più lieve ricettazione, la condotta di colui che, ricevuto un bene di provenienza illecita, ne effettui la cessione a titolo oneroso a terzi sostituendone la titolarità ed incamerando il prezzo. Il reato previsto dall’art. 648 bis cod. pen. è a forma libera e non richiede necessariamente che l’attività comporti una trasformazione materiale del bene o dei suoi elementi identificativi. È sufficiente la sostituzione del bene di origine illecita con altro, purché l’azione costituisca un quid pluris rispetto alla semplice ricezione e sia ad essa temporalmente successiva. Anche la sola modifica della proprietà di un bene mobile registrato, attuata mediante intestazione a un differente titolare, è idonea ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del bene.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 febbraio 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale monocratico di Milano il 10 ottobre 2022 nei confronti dell’imputato per il delitto di riciclaggio di un’autovettura.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.. La tesi difensiva era che nessuna attività rilevante era stata compiuta sul veicolo, mancando qualsiasi operazione di trasformazione o sostituzione dello stesso riconducibile ai parametri dell’art. 648 bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e puramente reiterativo di aspetti già devoluti al giudice di merito, che li aveva adeguatamente affrontati e risolti. Ha quindi riaffermato l’orientamento secondo cui la fattispecie di cui all’art. 648 bis cod. pen. è configurabile anche in assenza di operazioni di trasformazione o alterazione della consistenza dell’oggetto materiale del reato.

Richiamando Sez. II n. 18184 del 28.02.2024, la Corte ha ricordato che costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio non solo i beni trasformati per effetto della condotta illecita, ma anche i beni che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità e ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali. Nello stesso senso, Sez. II n. 57805 del 07.12.2018 aveva già stabilito che integra il riciclaggio, e non la ricettazione, la condotta di chi cede a terzi in cambio di denaro oggetti di origine furtiva, potendo la condotta tipica realizzarsi anche con la sola sostituzione del bene.

Trattandosi di reato a forma libera, non si richiede imprescindibilmente una trasformazione del bene o dei suoi codici identificativi. La condotta punibile può consistere anche in attività che, pur non mutando l’essenza del bene di provenienza delittuosa, costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione e siano caratterizzate dalla sostituzione del bene illecito con altro. Tra tali attività rientra la cessione in vendita a terzi, che sostituisce l’oggetto illecito con il denaro e ne intesta la titolarità ad altro soggetto. L’investimento del bene di origine illecita aggredisce così sia l’ordine pubblico economico, per la circolazione dei beni immessi sul mercato, sia il patrimonio individuale, reso più difficile da individuare nella sua destinazione.

La Corte ha precisato che tali principi valgono anche quando, restando intatto l’oggetto illecito, l’attività di sostituzione interessi la titolarità di un bene mobile registrato, mediante intestazione a un proprietario diverso dall’originario. Anche in tal caso, pur senza alterazione materiale, si attua una modifica della proprietà idonea ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto la condotta riconducibile all’art. 648 bis cod. pen. e non alla più lieve ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen., essendosi realizzata l’intestazione a terzi della titolarità e la sostituzione del bene con il prezzo pagato. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità e, per l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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