Ricorso inammissibile se il nuovo verbale di riesame non è impugnato (TAR Campania n. 3848 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso la graduatoria di una procedura valutativa interna è inammissibile quando, dopo la notifica ma prima del deposito, l’amministrazione emani un nuovo verbale di riesame che non si limiti a confermare il precedente, ma esprima una nuova e più approfondita motivazione. In tal caso il secondo atto non è meramente confermativo, bensì espressione di una rinnovata funzione amministrativa, e l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’atto sopravvenuto. Se quest’ultimo non viene impugnato, l’annullamento del primo provvedimento non arreca alcuna utilità, con conseguente difetto di interesse. La qualificazione è di inammissibilità, e non di improcedibilità, perché al momento del deposito del ricorso il nuovo verbale era già stato emesso.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un ente provinciale inquadrato nella Polizia provinciale, partecipava alla procedura valutativa per la progressione verticale indetta dall’amministrazione di appartenenza, per l’attribuzione di due posti di Funzionario di vigilanza. All’esito della selezione si collocava al terzo posto della graduatoria, in posizione non utile.

Con ricorso notificato il 18.01.2024 e depositato il 13.02.2024, impugnava la determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti, deducendo l’erronea valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza professionale e il difetto di motivazione. Nelle more, l’amministrazione riesaminava d’ufficio la posizione del candidato su sua istanza, adottando un nuovo verbale in data 19.01.2024, mai impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente per l’omessa impugnazione del verbale del 19.01.2024 e la ritiene fondata. Il primo verbale si limitava ad attribuire ai candidati meri punteggi numerici, articolati per criteri e sub-criteri, senza alcuna spiegazione delle scelte valutative.

Il secondo verbale, al contrario, è espressione di una nuova istruttoria e di una motivazione del tutto assente nel precedente. La Commissione chiarisce le ragioni della mancata attribuzione dei punteggi per le mansioni superiori e la responsabilità d’ufficio, richiamando la necessità di provvedimenti formali che le attestino, e distingue il criterio dell’esperienza maturata da quello delle competenze effettivamente utilizzate dall’amministrazione.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’atto è meramente confermativo, e dunque non impugnabile, solo quando l’amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento, senza nuova istruttoria né nuova motivazione (Cons. Stato, sez. II, n. 835 del 2026). Nel caso concreto la fattispecie è diversa, poiché il riesame ha prodotto un atto autonomamente lesivo.

Trova quindi applicazione il principio per cui l’adozione di un nuovo atto, che costituisca nuova espressione della funzione amministrativa, comporta l’improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato, sez. V, n. 6014 del 2014). Se però il nuovo atto rimane non gravato, l’annullamento del primo non arreca alcun vantaggio, con spreco di attività giurisdizionale (Cons. Stato, sez. IV, n. 758 del 2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 6824 del 2021).

Il Collegio precisa la qualificazione dell’esito processuale. Il verbale del 19.01.2024 è stato emesso dopo la notifica del ricorso ma prima del suo deposito. Poiché, ai sensi dell’art. 45, co. 1, c.p.a., il giudizio dinanzi allo stesso giudice si considera in corso solo dal deposito, la pronuncia corretta è di inammissibilità e non di improcedibilità, essendo l’atto sopravvenuto già esistente al momento dell’introduzione del giudizio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), c.p.a., con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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